Coop

10 Aprile 2024

Deducibilità ai fini Irap dei ristorni delle cooperative

Confermata la deducibilità, ai fini Irap, dei ristorni erogati dalle società cooperative ai propri soci, anche nell’ipotesi in cui tali ristorni siano attribuiti tramite distribuzione di parte dell’utile di esercizio.

Come anticipato in precedenti occasioni, anche su queste pagine, non viene meno, ai fini Irap, la deducibilità dei ristorni mutualistici attribuiti ai soci dalle società cooperative, nell’ipotesi in cui questi non siano imputati a conto economico, ma esposti in sede di destinazione dell’utile dell’esercizio. È questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate, chiamata a esprimersi in risposta a un’istanza di consulenza giuridica (4.04.2024, n. 1), presentata dalle associazioni di categoria del sistema cooperativo. A ben vedere, il contenuto del documento in esame rispecchia quanto già conosciuto, tenuto conto che le relative conclusioni erano già state rese note con il parere n. 956-37/2022, diffuso nello scorso mese di ottobre del 2023.

La richiesta di parere trae origine dalla pubblicazione, avvenuta a cura dell’OIC il 9.06.2022, di alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative, tra cui, per l’appunto, il ristorno mutualistico che, si ricorda, rappresenta la modalità con cui viene attribuito ai soci il vantaggio economico, in proporzione all’intensità degli scambi mutualistici intervenuti con la cooperativa di appartenenza, durante l’esercizio.

Nel citato documento contabile viene previsto, tra l’altro, che, qualora alla data di chiusura dell’esercizio non sussista un obbligo alla ripartizione dei ristorni ai soci, questi (i ristorni) devono essere contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assembleare, sorge l’obbligo in capo alla cooperativa alla ripartizione dei ristorni.

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