Diritto del lavoro e legislazione sociale

12 Marzo 2025

Dipendente reintegrato senza obbligo di comunicare i permessi 104

La Corte di Cassazione conferma il diritto alla reintegra e al risarcimento dopo un licenziamento disciplinare annullato.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 3.03.2025, n. 5611 chiude una vicenda che ha avuto origine nell’aprile 2020 e che ha coinvolto un lavoratore dipendente di un’azienda del settore trasporti.

L’uomo era stato licenziato per assenza ingiustificata dal giorno 8 al giorno 16 dello stesso mese, periodo durante il quale aveva fruito di permessi retribuiti previsti dalla L. 104/1992 e dal decreto Cura Italia, nato per ampliare le tutele a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie durante l’emergenza sanitaria. La società aveva contestato la mancata comunicazione formale delle giornate di permesso, ritenendo l’assenza ingiustificata e procedendo con il licenziamento disciplinare.

Giunto in Tribunale, il lavoratore aveva inizialmente visto respingere il proprio ricorso, con la conferma della legittimità del licenziamento. Diversamente, la Corte d’Appello di Brescia aveva ribaltato la decisione, ordinando la reintegra e disponendo un risarcimento pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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