Imposte dirette

23 Luglio 2020

Dividendi da partecipazioni qualificate

Regime transitorio per gli importi che sono stati formati con utili maturati fino al 31.12.2017 e con delibera assembleare che potrà avvenire entro il 31.12.2022.

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha segnato un passaggio importante nel regime di tassazione degli utili/dividendi percepiti dalle persone fisiche, che non detengono la partecipazione in qualità di imprenditori poiché, dal 1.01.2018, non viene più fatta alcuna distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata, applicando per entrambe le tipologie una ritenuta del 26%. È l’art. 67, c. 1, lett. c) del TUIR che definisce la natura della partecipazione, mentre il momento in cui si deve qualificare la partecipazione è indicato nella circolare 24.06.1998, n. 165: occorre fare riferimento al momento della riscossione degli utili.

Tali utili/dividendi, indipendentemente dalla natura della partecipazione, sono redditi di capitale tassati secondo il principio di cassa. Il Legislatore ha previsto un regime transitorio con l’art.1, c. 1006 della citata legge di Bilancio: si tratta di una doppia modalità obbligatoria di tassazione degli utili/dividendi, percepiti dalle persone fisiche che non operano in regime di impresa, che sarà vigente dal 1.01.2018 al 31.12.2022.

Gli utili/dividendi maturati fino al 31.12.2017 sono tassati con la vecchia disciplina, ossia vengono ancora dichiarati nella dichiarazione dei redditi del percettore persona fisica, purché distribuiti in seguito a delibera assembleare con data fino al 31.12.2022. Gli utili maturati nel 2018 e negli anni successivi sono tassati nella misura del 26% a titolo di imposta definitiva. Si ricorda che la normativa distingueva la partecipazione qualificata dalla non qualificata per determinare la tassazione degli utili. La tassazione della partecipazione non qualificata era ed è tuttora del 26%, a titolo di ritenuta d’imposta, pertanto, gli utili non dovevano e non devono tuttora essere dichiarati nel modello Redditi PF. Per le partecipazioni qualificate la tassazione procedeva come segue:

– 40% per gli utili maturati fino al 31.12.2007;

– 49,72% per gli utili maturati dal periodo d’imposta 2008 e sino al 31.12.2016;

– 58,14% per gli utili prodotti nel periodo d’imposta 2017.

Con la risposta all’istanza di interpello n. 901-498/2018, la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate ha suffragato l’interpretazione data da Assonime nella circolare n. 11/2018: le distribuzioni di dividendi a favore di persone fisiche, titolari di partecipazioni qualificate, qualora siano state deliberate nell’anno 2017, anche se gli utili sono stati distribuiti nell’anno 2018, seguono la vecchia disciplina e non sono soggette alla tassazione del 26% a titolo di imposta definitiva. A mente dall’art. 47, c. 1, del TUIR, inoltre, indipendentemente dalla data della delibera assembleare, si considerano distribuiti prima gli utili e le riserve di utili non in sospensione d’imposta, se presenti nel bilancio della società partecipata, rispetto alle riserve di capitale.

Il socio persona fisica che presenterà il modello Redditi PF 2020 (per il 2019), compilerà il rigo RL1, indicando nella prima colonna un codice, desunto dalle istruzioni ministeriali e nella seconda colonna l’importo dell’utile, determinato applicando la percentuale di riferimento: entrambi gli elementi, in base all’anno di formazione dell’utile.

Il percettore persona fisica che presenterà il modello 730/2020 (per il 2019), compilerà il Rigo D1, procedendo con la stessa modalità sopra indicata, per il modello Redditi PF. È consigliabile prestare attenzione ai dati della certificazione unica rilasciata al cliente di studio dalla società partecipata, meglio se con riscontro di un documento contabile della banca da cui si desuma l’importo effettivamente incassato a tale titolo, che deve coincidere con quanto indicato nella certificazione unica.

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