Imposte dirette

16 Marzo 2023

Il modello Cupe 2023

Modello Cupe 2023 da rilasciare per certificare gli utili corrisposti nel 2022 ai percettori persone fisiche private, imprenditori, società di persone, società di capitali, enti non commerciali.

Entro il 16.03.2023 è necessario rilasciare il Modello Cupe (art. 4, cc. 6-ter e 6-quater D.P.R. 322/1998) al fine di certificare gli utili corrisposti nel 2022 ai percettori persone fisiche private, persone fisiche imprenditori, società di persone, società di capitali, enti non commerciali.

Il modello, come di consueto e in controtendenza rispetto alla maggior parte degli adempimenti, non va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ma soltanto rilasciato, ossia consegnato al percettore, quindi anche brevi manu oppure per posta.

Il modello deve essere rilasciato quando le somme distribuite non sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (26%) e vale per gli utili prodotti fino al 2017, poiché dagli utili prodotti dal 2018 la L. 205/2017 ha equiparato il trattamento fiscale di dividendi da partecipazioni qualificate e dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti da persone fisiche private, prevedendo per entrambe le casistiche un assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% che, appunto, non implica la compilazione del modello Cupe.

Per le delibere adottate entro il 31.12.2022 opera il regime transitorio, secondo cui per distribuire utili prodotti prima del 2018 si applicano le vecchie regole, qui riepilogate.

Percettore persona fisica privata – Se detiene una partecipazione qualificata, il dividendo concorre alla formazione del suo reddito complessivo nella misura seguente:

  • 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007;
  • 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
  • 58,14% per gli utili prodotti nel 2017.

Se detiene una partecipazione non qualificata: il dividendo concorre al 100% alla formazione del reddito e viene tassato con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura seguente:

  • 12,5% per dividendi percepiti fino al 2011;
  • 20% tra il 1.01.2012 e il 30.06.2017;
  • 26% dal 1.07.2014 al 31.12.2017 (e resta del 26% anche per gli utili percepiti dal 2018: nuove regole).

Percettore persona fisica imprenditore (o società di persone): sia che abbia una partecipazione qualificata che non, il dividendo viene tassato quale componente positivo di reddito d’impresa nella misura seguente:

  • 40% per gli utili prodotti dal 2004 al 2007;
  • 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
  • 58,14% per gli utili prodotti dal 2017.

Percettore società di capitali: sia che la partecipazione sia qualificata o meno, l’utile concorre alla formazione del reddito d’impresa nel limite del 5%.

Il Modello non deve essere rilasciato se nel 2022 è stata deliberata la distribuzione ma poi non si è corrisposto il pagamento entro il 31.12.2022 e se allo stesso soggetto si devono certificare utili formati in esercizi differenti (con un regime di tassazione differente) devono essere compilate distinte certificazioni.

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