Agricoltura ed economia verde

19 Maggio 2022

Il principio DNSH nel PNRR

Grande attenzione all’ambiente negli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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Il principio DNSH (“Do No Significant Harm”) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.

Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua 6 criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • adattamento ai cambiamenti climatici;
  • uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
  • transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
  • prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
  • prevenzione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto. A tal riguardo, infatti, tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono stati valutati considerando i criteri DNSH; coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi.

Gli effetti generati sui 6 obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a 4 scenari distinti:

  • la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
  • la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%;
  • la misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
  • la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Una volta individuati questi scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

  • approccio semplificato: adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le Amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde;
  • analisi approfondita e condizioni da rispettare: da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

I criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme. Le Amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. In particolare, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

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