Diritto privato, commerciale e amministrativo

03 Marzo 2022

Rinuncia compenso professionale, rimangono gli obblighi contrattuali

Il professionista risponde comunque del suo operato per eventuali danni arrecati.

Nonostante sia naturale che, nel contesto dello svolgimento della propria attività, il professionista possa espletare prestazioni per le quali non sarà prevista alcuna remunerazione (né fatturazione) nei confronti dei propri familiari e amici, oppure anche a clienti, per un eventuale ritorno economico, da sempre l’Amministrazione Finanziaria sostiene che l’omessa fatturazione di servizi è una condotta antieconomica e che la gratuità delle prestazioni non può essere considerata verosimile, nei confronti di soggetti diversi dai congiunti del titolare dello studio.

Nei casi in cui il Fisco presume l’incasso di proventi in nero nei confronti di professionisti, derivanti da prestazioni effettuate a titolo gratuito, di norma si avvale dell’accertamento analitico-induttivo, previsto dall’art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte dirette) e dall’art. 54, c. 2 D.P.R. 633/1972 (ai fini Iva), che si applica in presenza di determinate condizioni, ossia l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, sulla base di documenti o notizie raccolte dall’Amministrazione Finanziaria. Avvalendosi di strumenti informativi di cui dispone, tra cui le varie banche dati che interagiscono tra di loro, oltre ai questionari e controlli effettuati presso lo studio del professionista, l’Amministrazione Finanziaria contesta l’omessa fatturazione dei compensi relativi a prestazioni rese dal professionista a titolo gratuito, ritenendo irragionevole e “antieconomico” lo svolgimento di un’attività, senza che sia percepito alcun compenso. Ne consegue la ricostruzione di un maggior reddito professionale e la ripresa a tassazione dei compensi che si presumono percepiti dal professionista per la prestazione resa nel periodo d’imposta a titolo oneroso, oltre alle conseguenti sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa fatturazione.

Eppure, soprattutto in questi ultimi 2 anni, a causa della pandemia, volenti o nolenti, sappiamo bene che molto lavoro viene svolto gratuitamente, comprendendo che ciascun cliente sta attraversando una fase economica senza precedenti, sperando di incassare qualche euro (nell’attuale situazione l’equo compenso è un miraggio, ne siamo tutti consapevoli) forse, se e quando il cliente risanerà la propria situazione finanziaria.

Anche il Codice Civile, all’art. 2229 e seguenti, regola il compenso professionale senza escludere in alcun modo la legittimità di accordi di prestazione gratuita e neppure determinando una presunzione di onerosità.

L’ordinanza della Corte di Cassazione Civile 6.12.2021, n. 38592 ha investito nuovamente la questione della gratuità dell’incarico professionale, sancendo che l’assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l’esistenza di un obbligo giuridico, inquadrabile in un contratto d’opera professionale. Tale fattispecie di contratto prevede, normalmente, la presenza di un corrispettivo (art. 2225 c.c.); la Suprema Corte ha affermato in più occasioni che, in materia di “locatio operis”, è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione. Ciò significa che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso, senza che ciò faccia venire meno l’obbligo contrattuale; dunque, è palese che l’ordinanza intenda dare continuità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Del resto, se si volesse escludere, nella specie, l’esistenza di un rapporto contrattuale, ne conseguirebbe di ritenere il professionista responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dal momento che un professionista che commette errori tali da generare danni a carico di soggetti terzi, non può sottrarsi alla sua responsabilità, per il semplice fatto che non sia stato pattuito un compenso o che non vi sia un rapporto contrattuale.

Al fine di prevenire e scongiurare eventuali accertamenti, basati sulla gratuità delle prestazioni rese, nei casi in cui i beneficiari delle prestazioni gratuite non siano legati da rapporti di parentela con il professionista, è senz’altro opportuno predisporre, prima di svolgere la prestazione, le lettere di incarico dove evidenziare le motivazioni per cui non sarà previsto alcun compenso.

A parere di chi scrive, anche ai fini della copertura assicurativa, si potrebbero emettere parcelle con indicazione del compenso previsto/raccomandato dalle categorie professionali di riferimento, portando in deduzione la quasi totalità dell’onorario, indicando la voce “Riduzione volontaria del compenso come da lettera d’incarico del ….”, lasciando come base imponibile, ai fini Iva e dirette, una somma pari a 1 centesimo di euro.

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