Procedure concorsuali

11 Aprile 2024

Durata delle misure cautelari nella composizione negoziata

L’imprenditore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi può ottenere l’applicazione delle misure cautelari e protettive necessarie per la conservazione del patrimonio.

Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 22.11.2023, ha affrontato la disciplina afferente al rapporto tra misure cautelari e misure protettive nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi. Nel lessico del Codice della crisi, rileva il Tribunale nell’ordinanza in commento, le misure protettive e cautelari rinvengono un autonomo e differente perimetro definitorio:

  • ai sensi dell’art. 2, lett. p) del Codice della crisi, le misure protettive consistono nelle misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
  • a norma dell’art. 2, lett. q) del Codice della crisi, le misure cautelari rappresentano i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza.

Il contenuto delle misure protettive è sostanzialmente perimetrato dall’effetto di automatic stay e modellato sul disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva insolvency (dir. (UE) 2019/1023) che assegna agli Stati membri il compito di provvedere affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.

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