IVA

04 Giugno 2025

DURF e versamenti: non computo teorico per operazioni non imponibili

A differenza delle operazioni in reverse charge o split payment, per le operazioni oggettivamente non imponibili, non è invocabile alcuna ''Iva teorica'' ai fini del rilascio del DURF positivo. Lo conferma la risposta all’interpello n. 123/2025.

Il documento unico di regolarità fiscale (DURF) è nato quale “via di fuga” dalla complessa disciplina dell’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997, introdotta dall’art. 4 D.L. 124/2019, per le c.d. prestazioni “labour intensive”, ma viene, sempre più spesso, richiesto dai committenti ai propri fornitori ben oltre la citata previsione (politiche per bilanci di sostenibilità, rating di legalità, illusione di sterilizzare, assieme al DURC, la solidarietà di cui all’art. 29 D.Lgs. 276/2023, ecc.).

DURF positivo – Il DURF viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate a seguito delle verifica di alcuni parametri individuati dalla norma stessa e dal provvedimento del 6.02.2020: (a) soggetto in attività da almeno 3 anni e in regola con obblighi dichiarativi e versamenti erariali, contribuitivi e Inail registrati nel conto fiscale per importo non inferiore al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni del triennio; (b) pendenze (escluse sanzioni e oneri) non scadute verso agenti della riscossione per imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali, non superiori a 50.000 euro.

Non è raro il caso di ottenimento di un DURF negativo per insufficienza, pur regolare, di versamenti eseguiti.

DURF negativo riesaminabile – La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha da tempo (circ. n. 1/E/2020 e ris. n. 53/E/2020) individuato i casi in cui è possibile chiedere alla stessa Agenzia il riesame del DURF invocando il computo dell’Iva “teorica” (caso a), b) ed e)) oppure altre imposte (caso c) e d)) computabili nel calcolo del citato 10%.

L’elenco è stato riproposto anche nella recente risposta n. 123/2025:

a) versamenti Iva relativi alle operazioni soggette ai meccanismi del reverse charge;

b) versamenti Iva relativi alle operazioni soggette allo split payment;

c) imposta teorica corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’art. 121 del Tuir attribuito al consolidato fiscale delle imposte;

d) imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;

e) Iva teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

Operazioni non imponibili – Nella citata risposta n. 123/2025 l’Agenzia ha invece negato quanto prospettato dall’istante, ovvero di poter invocare nel citato computo anche l’Iva non applicata sulle proprie operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972 (l’istante è un’impresa del settore delle spedizioni internazionali e della logistica che emette quindi, verso committenti IT, le citate fatture non imponibili per i trasporti all’esportazioni e simili). L’Agenzia ha giustificato la propria chiusura precisando che le operazioni dell’art. 9 sono “operazioni oggettivamente non imponibili ai fini Iva, sicché non è rinvenibile alcun “versamento” seppur eseguito da un soggetto diverso da computare nel calcolo della soglia del 10%”.

E per il reverse intracomunitario? Non v’è alcun dubbio che l’Iva teorica possa essere invocata per le fatture in reverse interno di cui agli artt. 17 e 74 D.P.R. 633/1972 (quelle del rigo VE35 per intenderci). Il caso non è stato affrontato ma, a giudizio di chi scrive, analoga conclusione dovrebbe essere teoricamente sostenibile anche per alcune delle operazioni territoriali in inversione contabile in altro Stato membro (di cui VE34 DAI) ovvero per le fatture emesse ai sensi dell’art. 21, c. 6-bis, lett. a) D.P.R. 633/1972 (N2.1 “Invcont”) come quelle per servizi generali art. 7-ter, c. 1, lett. a), purché oggettivamente non esenti o non imponibili, resi a committenti stabiliti in altro Stato membro e ivi chiamati ad assolvere l’imposta in inversione contabile (art. 196 Direttiva UE). Anche per le cessioni intracomunitarie il cessionario UE è chiamato al reverse (art. 200 Direttiva UE), ma analoghe teorizzazioni sembrano più difficili poiché dal lato attivo (VE30 casella 3) la fattura è non imponibile.

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