Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

24 Aprile 2024

Ecobonus salvo anche senza invio all’ENEA

L’omesso o tardivo invio all’ENEA della prescritta comunicazione oltre i 90 giorni dalla fine lavori non è causa di perdita dei benefici fiscali.

In caso di interventi di efficientamento energetico rientranti nei bonus ordinari (50% e 65%), l’omesso o tardivo invio della comunicazione ENEA oltre i 90 giorni della fine dei lavori non costituisce causa di perdita dei benefici fiscali. È quanto conclude la Corte di Cassazione con sentenza 21.03.2024, n. 7657.

Il caso trae origine dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate per ottenere conferma del proprio operato in relazione ad una cartella di pagamento emessa per il recupero della detrazione d’imposta per interventi di efficientamento energetico a fronte di spese sostenute nell’anno d’imposta 2008 (art. 1, c. 344 e ss. L. 296/2006; attualmente art. 14 D.L. 63/2013). La motivazione del recupero è legata esclusivamente al fatto che la contribuente non avrebbe inviato all’ENEA nei termini di legge la prescritta comunicazione (nel caso di specie, l’invio era stato tardivo).

La Corte di Cassazione, prendendo atto di precedente e contrario orientamento (Ord. 34151/2022), spiega le motivazioni per cui ritiene di dissentire da tale indirizzo.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits