Accertamento, riscossione e contenzioso

07 Marzo 2024

Pervicace esclusione del contradditorio nei controlli a tavolino

La Corte di Cassazione ribadisce che il diritto al contraddittorio anticipato trova applicazione nelle sole ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche, da intendersi in senso stretto, per cui esso non si applica ai cosiddetti controlli a tavolino.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 29.02.2024, n. 5419, è tornata a pronunciarsi in ordine alla portata prescrittiva dell’art. 12, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ribadendo che il diritto al contraddittorio anticipato trova applicazione nelle sole ipotesi di “accessi, ispezioni e verifiche”, da intendersi in senso stretto, per cui esso non si applica ai cosiddetti controlli a tavolino.

È l’indirizzo delle SS. U.U., 9.12.2015, n. 24823, per le quali “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”.

Secondo tale (non condivisibile) indirizzo interpretativo le garanzie fissate nell’art. 12, c. 7 L 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Per il giudice di Cassazione in tale senso militerebbero sia il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) sia quello dell’art. 12, c. 1 L. 212/2000 che, esplicitamente, si riferisce agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali in concorso con la circostanza che, sempre per il giudice di legittimità, l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulterebbe palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco.

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