Procedure concorsuali

30 Marzo 2024

Fallimento, potere purgativo in linea con la ripartizione dell’attivo

Il potere del giudice delegato previsto nel sistema fallimentare non può essere esercitato nel caso in cui il curatore agisca in sostituzione del fallito.

Il caso di specie trae origine dall’emissione di un decreto da parte del giudice delegato tramite il quale veniva disposta la cancellazione dei gravami insistenti su di un bene, facente parte della massa fallimentare.

Ricorreva il titolare del diritto di ipoteca sul bene oggetto del provvedimento di cancellazione, ma il Tribunale rigettava l’istanza di reclamo. Il procedimento faceva ulteriore corso in sede di Cassazione, ove veniva riscontrata la presenza di un contrasto di giurisprudenza, e pertanto rinviato alle Sezioni Unite per l’individuazione di un uniforme principio applicabile a tutti i casi futuri.

La questione riguardava i limiti del potere purgativo riconosciuto all’art. 108 L.F. al giudice delegato. La questione viene risolta dalle Sezioni Unite, con la sentenza 19.03.2024, n. 7333, sulla base di un esame della funzione attribuita al potere di cancellazione dei gravami eventualmente esistenti su di un bene. Tale potere, precisa la Corte, assolve nel disegno del legislatore a una funzione di carattere specifico. Si tratta, infatti, di un potere che presenta un evidente carattere officioso e che viene garantito al giudice al fine di assicurare l’espletamento della liquidazione dall’attivo disciplinata nella Sezione Seconda del capo Sesto.

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