Paghe e contributi

02 Gennaio 2024

Tabelle ACI 2024 e fringe benefit

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22.12.2023, n. 298 il comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22.12.2023, n. 298 il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall’ACI. I valori si utilizzano per la determinazione del fringe benefit e del costo di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate ogni anno in base all’art. 3, c. 1 D.Lgs. 314/1997. Gli importi, validi per il 2024, devono essere utilizzati per effettuare la tassazione del reddito in natura derivante dall’assegnazione delle autovetture aziendali ai dipendenti. Si ricorda, infatti, che l’auto concessa in uso promiscuo al dipendente rappresenta una forma di retribuzione in natura soggetta a tassazione quale fringe benefit.

I dati contenuti nelle tabelle ACI si riferiscono alle autovetture in produzione e fuori produzione e sono distinti tra le diverse modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in), motoveicoli e autocaravan. I valori sono evidenziati in 11 tabelle e calcolati in riferimento alla marca, alla tipologia di alimentazione e alla categoria. Per il calcolo del fringe benefit è necessario prendere in considerazione il costo chilometrico e la quantità di emissioni di anidride carbonica.

Ebook "Rimborsi spese e fringe benefit"

L’ebook che analizza le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può rimborsare al dipendente le spese sostenute e i fringe benefit, ossia le remunerazioni e i benefici in natura che il datore di lavoro può riconoscere a favore del personale dipendente.

Per i modelli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1.07.2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit varia in base alle emissioni di CO2. Il legislatore ha previsto, per la determinazione dell’imponibile forfetario del benefit, un valore più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando gradualmente la base imponibile per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km. In dettaglio, l’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui viene moltiplicato per:

  • 25% (valore di emissione CO2 fino a 60g/km);
  • 30% (valore di emissione CO2 oltre 60g/Km ma fino a 160g/km);
  • 50% (valore di emissione CO2 oltre 160g/km ma fino a 190g/Km;
  • 60% (valore di emissione CO2 oltre 190g/km).

Il calcolo si effettua individuando il modello dell’auto usata dal dipendente, la tariffa chilometrica corrispondente che poi andrà moltiplicata per i chilometri effettuati. Sul proprio sito web l’ACI fornisce un servizio online per facilitare il calcolo.

Si ricorda che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. Alle tabelle si fa riferimento anche per calcolare l’indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta fuori dal Comune di lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, generalmente l’azienda predispone una lettera di assegnazione che, in duplice copia, accompagna la concessione del veicolo. Non è necessaria alcuna annotazione sul libretto di circolazione. Nella lettera è opportuno inserire apposite clausole con cui il dipendente si assume la responsabilità delle eventuali multe a lui imputabili e per effetto delle quali sarà tenuto al pagamento degli importi previsti dai verbali, generalmente mediante decurtazione delle somme dalla retribuzione.

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