Imposte dirette

27 Gennaio 2020

Fringe benefit, come cambia la tassazione delle auto aziendali

La legge di Bilancio 2020 prevede un aumento del prelievo dei mezzi di trasporto più inquinanti assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti, in un'ottica di sempre maggior attenzione all'ambiente.

La legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019, n. 160), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2019, ha introdotto novità in tema di tassazione delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti; l’art. 1, c. 632 modifica l’art. 51, c. 4 del Tuir. Al fine di promuovere la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, il legislatore ha previsto una maggior imposizione fiscale per le autovetture ad alta emissione di CO2 utilizzate dai dipendenti sia per esigenze lavorative, sia per uso privato. Si precisa che la norma dovrà essere applicata alle auto immatricolate dal 1.01.2020 e concesse in uso ai dipendenti dal 1.07.2020.

Per valutare l’impatto della nuova disciplina, occorre comprendere la normativa in vigore per le auto concesse in uso fino al 30.06.2020: il valore del fringe benefit viene determinato in misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, sulla base delle Tabelle ACI aggiornate ogni anno. Per esempio, supponiamo che in data 1.01.2020 venga concessa al dipendente un’auto ad uso promiscuo il cui costo per km ai fini del calcolo del fringe benefit è pari a 0,75. Il fringe benefit su base annua sarà pari a 0,75×15.000×30%=3.375.

Dal 1.07.2020, bisognerà considerare anche un’altra variabile, ossia il grado di inquinamento. In particolare, fermo restando la modalità di calcolo del fringe benefit, la percentuale da applicare dovrà essere pari a:

a) 25% per veicoli con emissione di CO2 fino a 60 g/km;

b) 30% per veicoli con emissione di CO2 tra 60 g/km e 160 g/km;

c) 40% per veicoli con emissione di CO2 tra 160 g/km e 190 g/km (50% dall’anno 2021);

d) 50% per veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/km (60% dall’anno 2021).

Riprendendo l’esempio precedente, supponiamo che la stessa auto venga assegnata al dipendente in data 1.07.2020. Considerando che l’auto ha un’emissione di CO2 pari a 164 g/km, il fringe benefit su base annua sarà pari a 0,75×15.000×40%=4.500 e dal 2021 aumenterebbe a 5.625.

Si precisa che il fringe benefit è una voce retributiva figurativa che concorre alla formazione dell’imponibile previdenziale e fiscale se l’importo supera la soglia di € 258,23. In altri termini, se l’importo del fringe benefit è superiore a € 258,23 annui, l’azienda e il dipendente dovranno versare contributi Inps e ritenute Irpef sull’intero importo.

Per comprendere il reale impatto della nuova disciplina sui dipendenti e sull’azienda, possiamo ipotizzare il caso di un dipendente con una retribuzione annua lorda pari a € 80.000. Nel caso in cui l’auto venisse assegnata entro il 30.06.2020, il lavoratore dovrebbe versare € 1.470 tra contributi Inps e ritenute Irpef, importo che aumenterebbe a € 1.960 nel caso di assegnazione dal 1.07.2020. D’altra parte, l’azienda dovrebbe versare contributi Inps nel primo caso pari a € 1.050 e nel secondo caso pari a € 1.400.

L’incremento della tassazione dei veicoli altamente inquinanti evidenzia la necessità per le aziende di ripensare alle proprie politiche interne; da un lato, le aziende saranno incentivate a dotarsi di un parco auto a bassa emissione di CO2, dall’altro potrebbero ritenere più conveniente il rimborso per l’utilizzo di un’auto propria, considerando un costo al km anche differente rispetto alle Tabelle ACI.

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