IVA

10 Gennaio 2023

Detrazione Iva del 40% per le auto non strumentali fino al 2025

La Decisione dell’Unione Europea proroga fino al 2025 la possibilità per l’Italia di applicare la detrazione Iva nel limite del 40% per le auto non utilizzate esclusivamente come strumentali nell’attività d’impresa.

La limitazione alla detrazione Iva sul parco veicoli a uso non esclusivamente strumentale viene concessa di triennio in triennio con autorizzazione dell’Unione Europea. L’ultima deroga scadeva il 31.12.2022. Con la Decisione del Consiglio UE n. 2022/2411/UE pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.12.2022 viene prorogata l’autorizzazione fino al 31.12.2025.

La detrazione forfettaria del 40% è stata proposta dall’Italia per evitare la doppia imposizione e per l’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell’Iva ed evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali, come si legge nella Decisione.

La detrazione Iva del 40% riguarda gli acquisti, nonché manutenzioni, riparazioni e altri costi inerenti a veicoli stradali a motore (autovetture, motocicli fino a 350 cc, ciclomotori) adibiti al trasporto di persone o beni, di massa non superiore a 3.500 Kg, non utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa.

Possono invece detrarre l’Iva al 100% delle spese inerenti ai veicoli esclusivamente strumentali o ad uso pubblico, quali i taxi, la auto della scuole guida senza il cui veicolo l’attività non si potrebbe esercitare o le auto che costituiscono bene merce per l’attività d’impresa (quali i concessionari di autoveicoli), nonché l’Iva relativa alle spese per gli autocarri, purché l’utilizzo sia esclusivo.

Per quanto riguarda la deducibilità del costo, si ricorda che i costi relativi agli autoveicoli non strumentali sono deducibili nel limite del 20% e fino a un limite massimo di acquisto di 18.075,99 euro (3.615,20/anno per noleggio), mentre per gli autocarri è possibile dedurre il 100% del costo sostenuto.

Percentuali a parte hanno gli agenti o rappresentanti di commercio che possono dedurre il costo delle auto nel limite dell’80% e fino a un limite massimo di acquisto di 25.822,84 euro (5.164,57/anno per noleggio), nonché detrarre l’Iva al 100% se il veicolo viene effettivamente utilizzato per l’attività di agenzia.

L’auto concessa in uso promiscuo al dipendente invece ha una deducibilità del costo del 70% senza limiti di importo, nonché ai fini dell’Iva varia a seconda che sia concessa a titolo gratuito o verso un corrispettivo.

Nel 1° caso i veicoli devono essere considerati come veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività, perciò, sconteranno sempre la detrazione Iva del 40%, mentre nel 2° caso sono considerati veicoli ad uso esclusivo, perciò, l’Iva è detraibile al 100% (sempre che il corrispettivo pattuito sia superiore o uguale a quello di mercato).

Si ricorda che la detrazione dell’Iva è subordinata al pagamento delle spese con le modalità seguenti:

  • carte di credito, di debito, prepagate;
  • assegni bancari o postali, circolari e non;
  • vaglia cambiari o postali;
  • bonifici bancari o postali, ecc.

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