Diritto privato, commerciale e amministrativo

16 Dicembre 2020

Novità per la circolazione su strada dei veicoli agricoli

Dal 1.01.2021 per i cosiddetti "treni" con una massa complessiva superiore a 44 tonnellate è prevista la richiesta di autorizzazione come veicoli eccezionali (art. 104 del Codice della strada) e di conseguenza la corresponsione di un indennizzo per maggiore usura della strada.

Il Ministero dei Trasporti, con le circolari nn. 22192 e 31802, è intervenuto per aggiornare la normativa al regolamento (UE) 167/2013, meglio noto come Mother Regulation, che ha introdotto gradualmente a partire dal 1.01.2016 un nuovo quadro normativo di riferimento per le omologazioni dei veicoli agricoli, a tutela della sicurezza delle infrastrutture stradali. Dal 1.01.2021, infatti, i treni agricoli con una massa complessiva superiore a 44 t (per esempio, trattore e rimorchio) dovranno richiedere l’autorizzazione per circolare come veicoli eccezionali (art. 104 del Codice della strada). Tale novità comporta la corresponsione di un indennizzo per maggiore usura della strada (si può arrivare fino a circa 2.700 € all’anno), poiché il Codice della strada non prevede un riferimento specifico per i treni agricoli eccezionali. A parere di chi scrive, ci si troverebbe quindi a versare un indennizzo che non corrisponde in alcun modo al reale utilizzo dell’infrastruttura stradale.

Il regolamento UE 2016/1788 fissa i valori delle masse massime attribuibili ai veicoli agricoli:

– trattrici agricole a 2 e 3 assi: sono confermati i valori rispettivamente di 18 e 24 t;

– trattrici agricole a 4 o più assi: viene stabilito il limite di 32 t;

– veicoli rimorchiati a 4 assi: se a timone rigido, si possono raggiungere le 44 t considerando anche la massa trasmessa alla trattrice tramite gli organi di attacco meccanico.

Il Ministero ha precisato che per i limiti di massa dei singoli veicoli (per esempio, trattrice agricola o veicolo trainato, come potrebbe essere un carro) indicati nei documenti di circolazione e così definiti in sede di omologazione/approvazione dei medesimi veicoli, anche se superiori a quelli indicati nell’art. 104 del Codice della strada, non è richiesta alcuna autorizzazione dell’ente proprietario della strada (e di conseguenza alcun indennizzo).

Per il treno agricolo viene posto un limite di massa, prendendo a riferimento i limiti fissati dall’art. 62 del Codice per gli autoveicoli e rimorchi stradali, pari a 30 t per il treno agricolo a 3 assi, 40 t per il treno agricolo (complesso di veicoli ad esempio trattrice e rimorchio) a 4 assi e 44 t per il treno agricolo a 5 assi. Inoltre, le masse da considerare ai fini del controllo su strada sono quelle effettive riscontrate con le modalità di cui all’art. 167, c. 12 del Codice della strada a cui si applicano le tolleranze del 5%.

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