Lavoro

14 Febbraio 2023

La “nuova” occasionalità del 2023

La legge di Bilancio per il 2023 contiene importanti novità in materia di prestazioni occasionali, in particolare con riferimento a una nuova disciplina speciale per il solo settore agricolo.

La L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha profondamente modificato la disciplina delle prestazioni occasionali, ampliandone la portata e, soprattutto, creando una disciplina speciale (transitoria) per il settore agricolo.

Con riferimento a tale settore, infatti, la norma ha apportato 2 significative novità:

  • da un lato, l’inserimento del divieto di utilizzo dei c.d. “PrestO;
  • dall’altro, proprio col fine di ridurre il disagio causato da tale modifica, per il solo biennio 2023-2024, l’introduzione della possibilità di ricorrere comunque a prestazioni occasionali, attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato di durata massima pari a 12 mesi, all’interno del quale le prestazioni siano riferite ad attività di natura stagionale e che non superino le 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Tale contratto di lavoro subordinato, il cui utilizzo è precluso ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi maggiormente rappresentativi di qualsiasi livello, può essere stipulato con soggetti che, fatta eccezione per i pensionati, non hanno avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti, quali:

  • persone disoccupate (art. 19 D.Lgs. 150/2015), nonché percettori di NASpI, DIS-COLL o Reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Procedura operativa

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, dovrà acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva: l’Inps, a sua volta, provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Una volta acquisita tale documentazione, e sempre prima dell’inizio del rapporto, il datore dovrà, in prima istanza, darne preventiva comunicazione al competente Centro per l’impiego e, in seconda battuta, dovrà consegnare una copia di tale comunicazione al lavoratore, stanti gli obblighi di informazione in merito alle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: diviene necessario sottolineare che, nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione consentita si computano prendendo in considerazione le sole presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto che, come detto, potrà arrivare a un massimo di 12 mesi.

Proprio con riferimento all’UNILAV, il Ministero del Lavoro, con la comunicazione 20.01.2023, n. 462, ha reso noto di aver provveduto ad aggiornare il modello, inserendo nella tabella contratti il codice “H.03.00”, avente il significato di “Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” e che dovrà essere utilizzato per tutte le comunicazioni di instaurazione, variazione o cessazione del rapporto.

Compenso

Il compenso da erogare al prestatore occasionale sarà definito in base alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e avrà le seguenti caratteristiche:

  • esente da qualsiasi imposizione fiscale;
  • cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico;
  • computabile per la determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno;
  • non inciderà sullo stato di disoccupazione, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile.

Per quanto attiene, invece, all’iscrizione di tali lavoratori nel libro unico del lavoro, la stessa potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Contributi

In base ai compensi, il datore dovrà effettuare all’Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità che saranno stabilite dagli Istituti (ferma restando l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’art. 1, c. 45 L. 220/2010).

Regime sanzionatorio

Nel caso di superamento dei 45 giorni, la sanzione consisterà nella trasformazione in un rapporto a tempo pieno e indeterminato a far data di superamento medesimo, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative.

Nel caso, invece, di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione, non risultando applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/2004.

Novità 2023

Tornando, infine, alle prestazioni occasionali “non agricole”, di cui già la circolare Inps 19.01.2023, n. 6 ha proposto un quadro, è possibile riassumere le novità del 2023 nel seguente modo.

Utilizzatori – Dal 1.01.2023:

  • datori di lavoro, anche aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel turismo, che abbiano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato;
  • possibilità anche per le P.A. per esigenze temporanee o eccezionali, in deroga ai limiti numerici, ma nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale ed entro i limiti di durata.

Fino al 31.12.2022:

  • aziende che abbiano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • per le aziende alberghiere e per strutture ricettive che operano nel turismo, il limite è elevato a 8 dipendenti: l’utilizzo è possibile solo nei confronti di taluni soggetti disciplinati dalla norma;
  • possibilità anche per le P.A. per esigenze temporanee o eccezionali, in deroga ai limiti numerici, ma nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale ed entro i limiti di durata.

Limiti quantitativi – Dal 1.01.2023:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, possibilità di percepire compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, possibilità di percepire compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi non potranno essere di importo complessivamente superiore a 10.000 euro;
  • estesa la possibilità di utilizzo anche a discoteche, night club e sale da ballo e simili (ATECO 93.29.1).

Fino al 31.12.2022:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, possibilità di percepire compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, possibilità di percepire compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi non potranno essere di importo complessivamente superiore a 5.000 euro.

Divieti di utilizzo – Dal 1.01.2023:

  • vietato l’utilizzo da parte di imprese dell’edilizia e di settori affini, di quelle esercenti l’attività di escavazione o lavorazione del materiale lapideo e delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, nonché di quelle del settore agricolo, fatta salva la speciale disciplina transitoria;
  • vietato l’utilizzo nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Fino al 31.12.2022:

  • vietato l’utilizzo da parte di imprese dell’edilizia e di settori affini, di quelle esercenti l’attività di escavazione o lavorazione del materiale lapideo e delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • vietato l’utilizzo da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività rese da taluni soggetti (comma 8) non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • vietato l’utilizzo nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

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