Paghe e contributi

21 Dicembre 2023

Ferie, un diritto irrinunciabile

Maturazione, durata e fruizione delle ferie.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36, c. 3 Costituzione; art. 2109 c.c.) per il lavoratore, rivolto a reintegrarne le energie psicofisiche e a consentirgli di partecipare alla vita familiare e sociale.

Le ferie maturano quindi in costanza di rapporto di lavoro ed anche in periodi previsti dalla legge e dai CCNL nei quali il lavoratore non presta attività lavorativa ma percepisce la retribuzione, come ad esempio durante maternità, malattia, le ferie stesse, permessi per disabili, congedo matrimoniale, infortunio, incarichi per seggi elettorali e il periodo di assenza compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione.
Le ferie maturano generalmente nel periodo compreso dal 1.01 al 31.12 (anno civile) o in un periodo di 12 mesi decorrenti dal 1.08 di ogni anno. Ogni mese di servizio dà diritto a 1/12 di ferie spettanti, così come la frazione di mese lavorato di 15 giorni: quest’ultimo caso vale per le assunzioni e cessazioni che avvengono durante il mese.

Art. 10 D.Lgs. 66/2003 – La durata minima è di 4 settimane ma i contratti collettivi possono stabilire anche una durata superiore. Come detto le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vanno godute con le modalità seguenti:

  • per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione e in caso di richiesta del lavoratore, fruite in modo continuativo;
  • per le restanti 2 settimane, o un diverso periodo in ragione di quanto prevede il CCNL, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Le ferie non godute possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro; al contrario i periodi che eccedono le 4 settimane eventualmente previste dal CCNL possono essere monetizzati, anche in costanza di rapporto di lavoro.
Può anche accadere che il lavoratore, durante la vita lavorativa, abbia fruito di più ferie di quante maturate e quindi che il datore di lavoro le abbia anticipate. In questo caso il datore di lavoro provvederà ad effettuare una corrispondente trattenuta in busta paga.
Art. 24 D.Lgs. 151/2015 – Le ferie possono essere cedute da un lavoratore a un altro dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire l’assistenza dei figli minori che necessitano di costanti cure per particolari esigenze di salute.

Durante la fruizione delle ferie il lavoratore percepisce la normale retribuzione: i lavoratori retribuiti con stipendio fisso mensile percepiranno la normale retribuzione mensile, mentre per i lavoratori retribuiti con paga oraria occorrerà moltiplicare la paga oraria per il numero di ore di ferie fruite.

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