Amministrazione e bilancio

02 Maggio 2024

Fine incarico per depositario scritture contabili

Pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono definiti modello e istruzioni per comunicare la fine dell’incarico di depositario delle scritture contabili.

Con il provvedimento 17.04.2024 n. 198619, l’Agenzia delle Entrate ha dato concreta attuazione al nuovo c. 3-bis dell’art. 35 D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 4 D.Lgs. 1/2024. Si tratta del nuovo modello e relative istruzioni per comunicare la cessazione dell’incarico di soggetto depositario delle scritture contabili, nel caso in cui non si sia già attivato autonomamente il contribuente. La norma è in vigore dal 13.01.2024 ma si attende ancora la messa a disposizione dell’apposita procedura web. La nuova norma, in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture, permette al depositario cessato di farsi parte diligente e comunicare la fine dell’incarico, qualora non vi abbia provveduto il depositante.

Tuttavia, il depositario che intende comunicare la cessazione dell’incarico è tenuto ad avvisare preventivamente il contribuente a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli estremi di tale comunicazione devono infatti essere indicati nell’apposito modello che richiede altresì, oltre alla partita Iva del contribuente, anche la data di cessazione dell’incarico. In ogni caso, la comunicazione potrà essere trasmessa dall’ex depositario una volta decorso il termine di 30 giorni normativamente previsto per l’invio da parte del contribuente.

Il provvedimento può indurre in confusione se letto in simmetria con il nuovo c. 3-bis dell’art. 35 D.P.R. 633/1972 che così dispone: “Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. Il depositario, assolto l’onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate”.

Sembra quindi di dover interpretare in questo senso: decorsi i 30 giorni dalla fine dell’incarico, previsti normativamente dal citato art. 35 per la comunicazione di tutte le variazioni anagrafiche, il soggetto ex depositario, nei successivi 60 giorni, comunica al depositante l’intenzione di inviare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico e nei medesimi 60 giorni trasmette la comunicazione di cui al provvedimento in commento con la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le attestazioni relative all’avvenuta cessazione dell’incarico saranno messe a disposizione del depositario e del cliente nelle rispettive aree riservate del sito dell’Agenzia. La data di rilascio dell’attestazione coinciderà con quella a partire dalla quale il luogo di conservazione di libri, registri, scritture e documenti contabili coinciderà di fatto con il domicilio del contribuente. Insomma, l’impressione è che prima il legislatore e poi l’Agenzia delle Entrate abbiano complicato un adempimento tanto semplice quanto banale, scaturito peraltro da un decreto semplificazioni (uno dei tanti!).

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