Fisco

11 Luglio 2023

Flat tax incrementale 2023, i casi pratici

I casi pratici forniti dalla circolare 18/E/2023 in tema di flat tax incrementale.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 28.06.2023, n. 18/E, che ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime della flat tax incrementale, ha inserito anche utili esempi pratici sul tema.

Si faccia 100.000 euro il reddito 2023. Il reddito del triennio di osservazione è il seguente:

  • 80.000 euro per il 2022;
  • 70.000 euro per il 2021;
  • 60.000 euro per il 2020.

Tali redditi si devono prendere dai quadri RE, LM, RF, RG, RD (a seconda del soggetto), ma non viene fornita una precisa indicazione del rigo ove rilevare il reddito.

Il maggiore reddito tra i 3 è quello dell’anno 2022, ossia 80.000. Tale reddito è quello da abbattere del 5%, pertanto 80.000 x 5% = 4.000. Il reddito da assoggettare a flat tax incrementale del 15% è: 100.000 – 80.000 = 20.000 – 4.000 = 16.000. Sui 16.000 euro si applica il 15%, pertanto 2.400 euro.

Il reddito che invece confluisce nel reddito complessivo da assoggettare ad Irpef (con aliquote progressive) rimane 100.000 – 16.000 = 84.000 che verranno quindi tassati nel seguente modo:

  • fino a 15.000: 23%;
  • da 15.001 a 28.000: 25%;
  • da 28.001 a 50.000: 35%;
  • oltre 50.000: 43%.

Altro esempio viene fornito con la casistica che la differenza sia superiore a 40.000 euro.

Reddito 2023: 200.000 euro. Triennio di osservazione come nell’esempio precedente.

La differenza è: 200.000 – 80.000 = 120.000 – 4.000 = 116.000. Il reddito da assoggettare a flat tax del 15% non sarà pertanto 116.000 euro, ma soltanto 40.000 euro. Ciò implica che la differenza, ossia 200.000 – 40.000 = 160.000 euro sia da assoggettare con aliquote ordinarie Irpef.

Viene anche chiarito che la quota di reddito assoggettata a flat tax è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive Irpef, pertanto ad esempio: fatto 70.000 euro il reddito 2023 e 40.000 il di cui da assoggettare a flat tax, sui 30.000 euro le aliquote Irpef si applicano a partire dalla prima:

  • fino a 15.000: 23%;
  • da 15.001 a 28.000: 25%;
  • da 28.001 a 30.000: 35%.

Senza considerare la base dei 40.000 tassata al 15% (che viceversa implicherebbe di partire dall’aliquota del 35%).

Infine, si rimarca che è possibile accedere al beneficio anche per coloro che non abbiano tutti e 3 per intero gli anni del triennio di osservazione (2020-2021-2022) purché abbia svolto l’attività per almeno uno di questi 3 anni, e nel caso non siano interi, il reddito va ragguagliato.

Anche in tal caso viene fornito un esempio: il contribuente inizia la propria attività in data 1.06.2021 (214 giorni del 2021) e percepisce un reddito di 30.000 (dal 1.06.2021 al 31.12.2021), poi nel 2022 di 40.000.

Se si ragguaglia ad anno il reddito del 2021 si ottiene: 30.000 : 214 x 365 = 51.168.

Pertanto, il reddito maggiore tra 2021 e 2022 è quello del 2021 che va raffrontato con il 2023.

Non rileva invece la perdita d’esercizio; quindi, se per ipotesi dal 2020 al 2022 si fosse avuta sempre una perdita e nel 2023 un utile per esempio di 40.000, la perdita si deve considerare come zero; quindi, la differenza sulla quale applicare l’aliquota del 15% è: 40.000 – 0 = 40.000.

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