Diritto del lavoro e legislazione sociale

14 Maggio 2025

Geolocalizzazione dipendenti in smart working: alt del Garante privacy

Illecita la rilevazione della posizione geografica del luogo di svolgimento del lavoro agile anche in presenza del consenso del dipendente e di uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali.

Costituisce illecito trattamento dei dati personali dei lavoratori la rilevazione della posizione geografica del luogo di svolgimento del lavoro agile anche se il dipendente ha prestato esplicito consenso. L’illiceità non è sanabile neanche in presenza di uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali. A dichiararlo è il Garante per la protezione dei dati personali che, con la newsletter dell’8.05.2025, ha reso noto di aver applicato (provvedimento 13.03.2025) all’Ente una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro per aver geolocalizzato dipendenti in smart working (circa 100 su 540).

La geolocalizzazione è stata effettuata grazie all’applicativo Time Relax. Lo smart worker, scelto a campione su una percentuale pari al 20% dei dipendenti in lavoro agile, in conformità alle indicazioni del servizio ispettivo dell’Ente: riceve una chiamata dal responsabile dell’Unità di controllo; effettua una doppia timbratura in entrata e in uscita, rilasciando il consenso; invia una mail, dichiarando il luogo esatto in cui si trova.

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