Diritto

16 Marzo 2023

Il contratto in favore di terzi

Il contratto a favore di terzi rappresenta una fattispecie attraverso cui un soggetto (promittente) si obbliga nei confronti dell’altro contraente (stipulante) ad eseguire una prestazione in favore di un terzo beneficiario finale.

L’art. 1411 c.c. stabilisce che è valida la stipula a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Pertanto, il primo requisito è l’interesse dello stipulante, che offre una prima e diretta tutela al promittente, il quale nella fase negoziale pone affidamento sulle dichiarazioni rese dallo stipulante e, in secondo luogo, dello stesso terzo, il quale risulterà coperto da una preliminare valutazione di “opportunità/beneficio” della prestazione e che, comunque, potrà successivamente disconoscere.

L’art. 1411, c. 2 c.c. afferma che, salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipula. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non ha dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. Da qui discende il 2° e più importante elemento dell’istituto: l’accettazione del terzo. Circa il momento perfezionativo, la norma appare precisare che il beneficiario acquista il diritto al momento stesso della sottoscrizione dell’accordo tra promittente e stipulante.

La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha apportato una puntuale precisazione alla vicenda, stabilendo che il diritto sotteso alla prestazione non è trasferito direttamente nella sfera del terzo, per poi eventualmente essere “revocata o modificata”. Nello specifico, invece, l’accettazione del beneficiario si configurerebbe quale condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto (Cass. Sent. 8766/2021), lasciando intendere chiaramente che, una volta perfezionato il negozio giuridico tra promittente e stipulante, il diritto alla prestazione rimane provvisoriamente “sospeso” sino alla definitiva accettazione o rinuncia del terzo. L’accettazione del terzo, oltre a impedire successive modifiche o revoche da parte dello stipulante, integra la definitiva tutela attribuita al destinatario degli effetti di quella stipula a cui non ha preso parte. Si badi, infine, che l’accettazione in esame, per pacifica giurisprudenza, potrà essere manifestata anche per fatti concludenti.

L’ultimo comma dell’art. 1411 c.c., infine, attribuisce definitività alla pattuizione sottoscritta, chiarendo che l’eventuale modifica o revoca della disposizione a favore del terzo o, ancora, il rifiuto dello stesso beneficiario, non comportano il venir meno dell’obbligazione, dovendo il promittente, invece, adempiere nei confronti dello stipulante: “in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante”.

Si rende necessario, in ultima analisi, rilevare che non vi è espressa previsione circa l’eventuale accertamento di vizi inerenti all’interesse dello stipulante e il successivo dovere di adempiere del promittente. Qualora, per esempio, si dovesse accertare l’assenza dell’interesse dello stipulante a contrarre in favore del terzo, ci si è chiesti se il promittente debba o meno adempiere comunque nei confronti del primo. Per quel che rileva in questa sede, e per completezza espositiva, la soluzione positiva resta quella più convincente. Laddove, infatti, l’accento principale va posto sul rapporto contrattuale tra promittente e stipulante, e se l’eventuale assenza di interesse suddetto è idoneo ad incidere unicamente sulla sfera del beneficiario, non sembrano esserci giustificazioni per inficiare anche il negozio originario tra i contraenti materiali.

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