Diritto del lavoro e legislazione sociale

30 Gennaio 2023

Pensione ai superstiti

Pensione di reversibilità e indiretta: chi ne ha diritto, a quanto ammonta, quando può essere ridotta.

La pensione ai superstiti è una rendita previdenziale riconosciuta in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità ammonta ad una quota percentuale della pensione del dante causa, mentre la pensione indiretta ammonta ad una quota percentuale della pensione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto, sulla base della posizione previdenziale maturata sino al momento del decesso.

È importante sottolineare che la pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

La disciplina relativa alla pensione ai superstiti, comunque, laddove questa prestazione non sia riconosciuta da una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, ma da una cassa professionale, può essere differente.

A chi spetta la pensione ai superstiti – La pensione ai superstiti spetta:

  • al coniuge o alla parte dell’unione civile, anche se:
    • separato (il diritto alla pensione sussiste a prescindere dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento o alimentare in capo al dante causa- Cass. sent. nn. 4555/2009 e 15516/2003);
    • divorziato: se divorziato, per il diritto al trattamento, l’inizio del rapporto assicurativo del lavoratore o del pensionato deve essere anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; il coniuge divorziato superstite deve inoltre essere titolare dell’assegno divorzile in forza di una sentenza dal tribunale e non deve essersi risposato; nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale;

  • ai figli (sino a 26 anni se studenti universitari, sino a 21 anni, se studenti, altrimenti sino alla maggiore età, o senza limiti di età se inabili al lavoro) e agli equiparati ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 818/1957:
    • figli adottivi e affiliati;
    • figli riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal deceduto o dal coniuge del deceduto;
    • figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, o che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio;
    • figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
    • figli minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
    • figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre;

  • ai nipoti (Corte Cost. sent. n. 180/1999; Circ. Inps n. 195/1999) per i quali risultino verificati gli stessi requisiti dei figli aventi diritto, assieme all’accertata impossibilità per il padre e per la madre di provvedere al mantenimento, e che risultino:
    • conviventi col nonno (o con la nonna) dante causa e non autosufficienti economicamente;
    • non conviventi, ma per i quali risulti verificato il mantenimento abituale da parte del nonno o della nonna dante causa;

  • ai genitori over 65, che hanno diritto alla pensione solo se il coniuge o i figli mancano, o non rientrano tra gli aventi diritto, e che devono inoltre risultare a carico del dante causa deceduto; non devono poi essere titolari di pensione diretta o ai superstiti; chi è titolare di pensione in quanto superstite dell’altro coniuge non ha diritto alla pensione per il decesso del figlio;
  • ai fratelli celibi e sorelle nubili, che devono risultare viventi a carico ed inabili al lavoro al momento del decesso del pensionato, e che hanno diritto alla pensione solo se mancano o non hanno diritto alla reversibilità (o alla pensione indiretta) il coniuge, i figli e i genitori.

Condizione del familiare superstite a carico – Il familiare superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto. La vivenza a carico è sempre richiesta, ad eccezione del coniuge e dei figli minori e figli superstiti studenti lavoratori. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un’attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30% (ossia 732,86 euro mensili per il 2023 ), da proporzionare al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Quote spettanti ai familiari – Ai familiari superstiti spetta una percentuale della pensione alla quale aveva o avrebbe avuto diritto il dante causa, comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo (Corte Cost. 495/1993, Circ. Inps 53/1995):

  • coniuge solo: spetta il 60% della pensione del dante causa;
  • coniuge e un figlio: spetta, in totale, l’80%;
  • coniuge e 2 o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un figlio: spetta il 70%;
  • 2 figli: spetta, in totale, l’80%;
  • 3 o più figli: spetta, in totale, il 100%;
  • un genitore: spetta il 15%;
  • 2 genitori: spetta, in totale, il 30%;
  • un fratello o una sorella: spetta il 15%;
  • 2 fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 30%;
  • 3 fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 45%;
  • 4 fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 60%;
  • 5 fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 75%;
  • 6 fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 90%;
  • 7 o più fratelli o sorelle: spetta, in totale, il 100%.

Riduzione della pensione ai superstiti – La pensione ai superstiti può subire una riduzione nel caso in cui il beneficiario possieda redditi propri diversi dal trattamento ai superstiti. In particolare, perché la prestazione sia ridotta, è necessario che il reddito del titolare della prestazione non superi di 3 volte il trattamento minimo Inps. Se questa soglia è superata, la reversibilità è ridotta del:

  • 25%, nel caso in cui il reddito superi 3 volte il minimo Inps, ma non superi 4 volte il minimo Inps; questo perché, per tale fascia di reddito, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%;
  • 40%, se il reddito dell’interessato risulta tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps; questo perché, se il reddito del pensionato è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 60%;
  • 50% se il reddito del pensionato supera 5 volte il minimo: in pratica, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 50% nel caso in cui il reddito superi 5 volte il minimo Inps.

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché’ della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione (circolare Inps 38/1996).

Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

In base alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022, la riduzione della pensione non può in ogni caso superare l’importo dei redditi del superstite.

La pensione di reversibilità o indiretta non viene ridotta se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili (Circolare Inps 234/1995).

Inoltre, nessuna riduzione può essere operata ai trattamenti in essere alla data del 1.09.1995 (L. 335/1995): questi ultimi subiscono però il blocco dell’importo senza adeguamento per futuri miglioramenti, fino a completo riassorbimento della differenza.

Decorrenza del trattamento – La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

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