Diritto del lavoro e legislazione sociale

09 Agosto 2023

Pensione ai superstiti degli iscritti alla Cassa ragionieri

Pensione di reversibilità e indiretta presso la Cassa dei Ragionieri Commercialisti (CNPR): beneficiari, requisiti, calcolo dell’assegno.

Il diritto alle pensioni ai superstiti (di reversibilità e indiretta) è garantito al coniuge e ai figli a carico dell’iscritto alla Cassa ragionieri (CNPR) al momento del decesso, se risultano verificate le condizioni previste dal Regolamento di previdenza.

In particolare, sono reversibili le pensioni di vecchiaia, anticipate, per inabilità, invalidità e integrative.

Per quanto riguarda la pensione indiretta, i superstiti ne hanno diritto se l’iscritto dante causa, al momento del decesso:

  • non risultava cancellato dalla CNPR e aveva accumulato almeno 5 anni di iscrizione effettiva e contribuzione, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio;
  • risultava cancellato dalla CNPR da non oltre 6 mesi e aveva accumulato almeno 5 anni di iscrizione effettiva e contribuzione, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio;
  • risultava cancellato dalla CNPR e aveva accumulato almeno 15 anni di iscrizione effettiva e contribuzione alla Cassa.

Beneficiari – Possono aver diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta CNPR:

  • il coniuge superstite, anche se legalmente separato;
  • il coniuge superstite divorziato, se non risposato e beneficiario di un assegno divorzile; è necessario che la copertura assicurativa del coniuge defunto sia iniziata prima della data della sentenza che ha pronunciato la fine o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • figli sotto i 18 anni;
  • figli studenti di scuola media o professionale sotto i 21 anni, non lavoratori e a carico del genitore al momento del decesso;
  • figli studenti universitari, non lavoratori e a carico del genitore al momento del decesso, che non abbiano terminato il corso legale di laurea e non oltre il 26° anno di età;
  • figli di qualsiasi età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della sua morte.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati sono equiparati ai figli.

Percentuali di spettanza – L’ammontare della pensione ai superstiti viene determinato applicando le seguenti percentuali di reversibilità all’importo del trattamento spettante o che sarebbe stato attribuito all’iscritto:

  • coniuge superstite: 60%;
  • coniuge divorziato, se beneficiario di assegno divorzile: 60%. Se in concorso con altri superstiti, nei limiti stabiliti dal giudice ed entro l’ammontare della quota totalmente dovuta alla famiglia superstite;
  • coniuge superstite e un figlio: 80%;
  • coniuge superstite e 2 o più figli: 100%;
  • un figlio in assenza del coniuge: 70%;
  • due figli in assenza del coniuge: 80%;
  • 3 o più figli in assenza del coniuge: 100%.

Calcolo della pensione e incremento al minimo – Nelle ipotesi di pensione indiretta, l’importo della prestazione base, su cui applicare le percentuali di spettanza è calcolato, come la generalità dei trattamenti liquidati da CNPR, con sistema reddituale relativamente alle annualità sino al 2003 compreso, con sistema contributivo dal 2004 in poi.

Per quanto concerne la reversibilità, l’importo base su cui applicare le percentuali di spettanza è la pensione in liquidazione al dante causa al momento della morte.

L’importo della pensione indiretta viene incrementato fino a un minimo di 14.656,98 euro per l’anno 2023; laddove però il coniuge beneficiario della pensione indiretta, senza figli co-beneficiari, possieda un reddito annuo per il 2023 superiore a 21.985,47 euro, non ha diritto al trattamento minimo.

Il trattamento minimo, pari a 7.328,49 euro (valore 2023), è concesso anche ai beneficiari della pensione di reversibilità del pensionato per invalidità.

In ogni caso, il trattamento minimo è garantito ai beneficiari della pensione ai superstiti, qualora il nucleo familiare includa un figlio minore o non autosufficiente.

Decorrenza della pensione – Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato.

Termine del diritto alla pensione per i superstiti – Non hanno più diritto alla pensione ai superstiti:

  • il coniuge che si risposa;
  • i figli minori non studenti, al compimento dei 18 anni;
  • i figli studenti, quando iniziano a lavorare o interrompono o terminano gli studi e comunque al raggiungimento dei 21 anni per gli studenti di scuola media o professionale e dei 26 anni per gli studenti universitari;
  • i figli inabili, laddove non sia più riconosciuta l’inabilità.

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