Diritto del lavoro e legislazione sociale

22 Febbraio 2023

Nuova opzione donna 2023: al via le domande

Con messaggio n. 467/2023, l’Inps informa della possibilità di inviare le domande di accesso al pensionamento con opzione donna per lavoratrici che soddisfano i nuovi requisiti richiesti dalla L. 197/2022.

Con il messaggio Inps n. 467/2023 l’Inps ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensionamento è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione opzione donna, come modificata dall’art. 1, c. 292 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

L’opzione donna (art. 16 D.L. 4/2019), lo ricordiamo, costituisce una tipologia di pensione anticipata sperimentale rivolta alle sole lavoratrici. La scelta di questa misura offre requisiti anagrafici e contributivi fortemente ridotti per l’uscita dal lavoro, ma comporta il ricalcolo interamente contributivo del trattamento spettante.

Prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, la pensione anticipata con opzione donna poteva essere ottenuta con un minimo di 58 anni di età (59 anni le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi (entrambi i requisiti da maturare entro il 31.12.2021).

La legge di Bilancio 2023 ha profondamente modificato la misura, restringendo in modo notevole la platea delle beneficiarie a causa della previsione di condizioni aggiuntive.

Requisiti opzione donna 2023

In base alle previsioni della legge di Bilancio 2023, i nuovi requisiti per ottenere l’opzione donna risultano i seguenti:

  • raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31.12.2022;
  • compimento, entro il 31.12.2022, di 60 anni di età; il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni con 2 o più figli e a 59 anni di età con un figlio solo;
  • attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome; le finestre di attesa osservate non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM). A favore di queste lavoratrici, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, c. 9 L. 449/1997, con la cd. finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1.09 e dal 1.11 dell’anno;
  • appartenenza alle seguenti categorie tutelate:
    • caregiver, ossia lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado convivente, con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 3 L. 104/1992), oppure un parente o un affine di 2° grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
    • invalide civili in misura pari o superiore al 74% (riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%);
    • lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa (art. 1, c. 852 L. 296/2006); per queste lavoratrici, si applica il requisito anagrafico di 58 anni a prescindere dal numero di figli.

Contribuzione valorizzabile per opzione donna

Il requisito di contribuzione pari a 35 anni deve essere considerato, per le iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi, al netto di periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, malattia e infortunio (art. 22, c. 1 L. 153/1969; circ. Inps 180/2014).

Inoltre, il trattamento non può essere raggiunto in regime di cumulo, ossia sommando, ai fini del diritto a pensione, contribuzione accreditata in casse diverse (non può essere utilizzato né il cumulo di cui all’art. 1, c. 239 e ss. L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016, né il cd. cumulo contributivo di cui all’art. 1 D.Lgs. 184/1997).

È ammesso il solo cd. cumulo interno all’Assicurazione generale obbligatoria di cui alla L. 613/1966 (lavoratori dipendenti iscritti FPLD, artigiani, commercianti, coltivatori diretti-Iap-Coloni/ mezzadri).

Risulta comunque possibile, laddove si possiedano contributi accreditati presso casse diverse, comprese le casse professionali, richiedere la ricongiunzione dei versamenti verso l’Inps.

Non possono invece in alcun modo essere considerati, ai fini dell’opzione donna, i contributi accreditati presso la Gestione Separata, peraltro non ricongiungibili alle altre gestioni previdenziali Inps e già assoggettati al calcolo contributivo della pensione.

Ricalcolo contributivo: peculiarità dell’opzione donna

In cambio del consistente anticipo nell’uscita dal lavoro, l’opzione donna comporta il ricalcolo contributivo della pensione.

Tale sistema di determinazione dell’assegno, rispetto al calcolo retributivo, risulta normalmente penalizzante (con tagli dell’importo che possono superare il 30%), anche se sussistono diverse eccezioni in cui la penalizzazione risulta molto bassa o inesistente. Questo, in quanto il calcolo contributivo della pensione non si basa sugli ultimi redditi, come il metodo retributivo, ma sulla sola contribuzione accreditata e rivalutata (sulla base della variazione quinquennale del Pil nominale), trasformata in assegno da un coefficiente basato sull’età che generalmente non comporta consistenti rendimenti.

A differenza di quanto previsto per le lavoratrici la cui pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo (in quanto prive di contributi ante 1996, oppure optanti per il ricalcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23 L. 335/1995), la pensione con opzione donna è integrabile al trattamento minimo FPLD.

Non sono riconosciuti i benefici per le lavoratrici madri di cui all’art. 1, c. 40 L. 335/1995.

Nuova domanda di pensione con opzione donna

Come inizialmente osservato, risulta già possibile inoltrare, attraverso il sito web dell’Inps, le domande di pensione con opzione donna per le lavoratrici che hanno maturato i nuovi requisiti richiesti dalla legge di Bilancio 2023.

Il servizio è individuato nel portale dell’Istituto dalla seguente nomenclatura (“prodotto”):

  • Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”;
  • gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
  • sottogruppo: Pensione di anzianità/anticipata;
  • tipo: Opzione donna legge di Bilancio 2023;
  • tipologia:
    • lavoratrici disoccupate;
    • lavoratrici che assistono persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992;
    • lavoratrici con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%.

A ogni modo, grazie al beneficio della cd. cristallizzazione dei requisiti, le lavoratrici che hanno maturato le condizioni richieste dalla legge di Bilancio 2022 entro il 31.12.2021 possono comunque accedere alla pensione nel 2023 o negli anni a venire con i vecchi requisiti anagrafici, indipendentemente dalla presenza e dal numero dei figli (messaggio Inps 169/2022; cfr. anche la circolare Inps 11/2019).

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