Altre imposte indirette e altri tributi

02 Febbraio 2023

Il parere dell'Agenzia sul bollo dei forfetari è pur sempre un parere

Le Entrate hanno risposto a un interpello riguardante la possibile tassazione del rimborso dell’imposta di bollo addebitata ai propri clienti dal contribuente forfetario. Tali risposte, comunque, non sono mai vincolanti per i contribuenti.

Con l’interpello 428/2022, l’istante, un contribuente forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, chiede all’Agenzia delle Entrate un parere sull’assoggettabilità o meno a tassazione del rimborso dell’imposta di bollo addebitata ai propri clienti in fattura. Posto che tutte le fatture emesse dai contribuenti forfetari, se superiori a 77,47 euro, non sono soggette ad Iva per esplicita previsione normativa, e sono quindi soggette ad imposta di bollo, si ritiene in via principale che l’imposta di bollo sia a carico del prestatore d’opera, il quale potrebbe chiedere il rimborso dell’imposta esponendo la cifra in fattura come riaddebito di spese sostenute.

Risponde l’Agenzia asserendo che il rimborso del bollo è parte integrante del compenso del contribuente forfetario, assimilandolo ai ricavi di cui all’art. 1, c. 64 L. 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

Il parere dell’Agenzia desta però non poche perplessità. Si ricorda anzitutto che il contribuente forfetario non è in grado di dedurre analiticamente i componenti negativi di reddito. L’assoggettamento a ricavo della fattispecie, espone il contribuente all’innaturale imponibilità di ciò che, essendo stato traslato sul cliente, costituisce il rimborso di una spesa effettuata in nome e per conto del cliente stesso, sfuggendo perciò a qualsiasi tipo di imponibilità secondo qualsiasi fonte normativa: è appena il caso di citare l’art. 54, D.P.R. 917/1986.

L’assoggettamento a tassazione del rimborso del bollo porterebbe inoltre a non poche storture e asimmetrie fiscali tra diversi contribuenti. Si pensi ad esempio a questi 2 casi:

  • caso A): contribuente che emette una sola fattura all’anno da 20.000,00 euro;
  • caso B): contribuente che emette 100 fatture all’anno da 200,00 euro ciascuna;

Entrambi espongono il rimborso dell’imposta di bollo nelle fatture. Se applicassimo l’impostazione voluta dall’Agenzia, il monte ricavi del caso A, da assoggettare all’abbattimento forfetario e poi a imposizione, sarà 20.002,00 euro (20.000 + 2 euro sull’unica fattura), mentre nel caso B avremmo 20.200,00 (20.000 + 2 euro per ognuna delle 100 fatture emesse), portando all’innaturale differenza impositiva tra situazioni reddituali di fatto identiche, poiché entrambi i soggetti hanno sostenuto il costo di acquisto o versamento delle loro imposte di bollo ed entrambi se le sono fatte rimborsare.

Vale da ultimo la pena ricordare che le risposte agli interpelli sono pareri dell’Agenzia delle Entrate, resi sulla base dell’art. 11, c. 1 lett. a) L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Spiace in questi casi constatare che molti programmi di gestione della fatturazione elettronica, recepito il parere dell’Agenzia, abbiano adeguato i sistemi facendo in modo di obbligare i contribuenti forfetari a inserire in fattura il rimborso dell’imposta di bollo con natura N2.2, rendendo in questo modo imponibile il rimborso dell’imposta di bollo anche ai fini del contributo integrativo dell’eventuale cassa professionale del contribuente, finendo per costituire un quadro fiscale-previdenziale che sfiora l’ilarità.

Il contribuente deve sempre essere messo nella condizione di porre in essere il comportamento che ritiene fiscalmente più corretto, anche se contrario a quello dell’Agenzia. Questa sì, che è Legge.

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