Amministrazione e bilancio

17 Novembre 2023

Scadenze del 30.11.2023: secondi acconti, imposta di bollo e Lipe

Il 30.11.2023 scade il termine per pagare i secondi acconti 2023 (tranne per persone fisiche titolari di Partita Iva sotto i 170.000 euro di ricavi/compensi 2022), per l’invio dell’imposta di bollo 3° trimestre (o 1°, 2°e 3° se sotto la soglia dei 5.000 euro) e delle Lipe 3° trimestre.

Come per gli anni passati il 30.11 si appresta a essere una data colma di scadenze fiscali; si pensi al secondo acconto delle imposte (eccezion fatta per i soggetti che possono fruire della proroga al 16.01.2024), alle Lipe del 3° trimestre 2023, all’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 1°, 2° e 3° trimestre, se sotto determinate soglie, e all’invio dei Modelli Redditi e Irap.

Per quanto riguarda il secondo acconto, si ricorda che l’art. 4 D.L. 145/2023 prevede appunto una dilazione per il versamento del 2° acconto delle imposte 2023 per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2022 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro. Non sono ammessi alla dilazione i soci di società, le S.r.l., S.n.c., S.a.s., gli enti commerciali e non commerciali. La proroga riguarda Irpef (o Imposta sostitutiva dei forfetari o minimi), cedolare secca, Ivie/Ivafe, mentre restano esclusi e vanno quindi versati al 30.11.2023 i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail, nonché Ires e Irap delle società.

Le scadenze della dilazione sono le seguenti:

  • 16.1.2024 se si versa in un’unica soluzione;
  • 16.01.2024 – 16.02.2024 – 18.03.2024 – 16.04.2024 – 16.05.2024 se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile).

Per quanto riguarda invece l’imposta di bollo, si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Al 30.11.2023 devono provvedere a versarla coloro che nel 1° e nel 2° trimestre 2023 non hanno superato la soglia di 5.000 euro (modifica rispetto al precedente limite di 250 euro, apportata dall’art. 3, c. 4 D.L. 73/2022), unitamente all’imposta di bollo del 3° trimestre 2023 a prescindere dall’importo. Il 4° trimestre invece andrà poi versato entro il 29.02.2024.

I codici tributo sono i seguenti:

  • 1° trimestre: codice tributo 2521, anno 2023;
  • 2° trimestre: codice tributo 2522, anno 2023;
  • 3° trimestre: codice tributo 2523, anno 2023.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” / Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B), per ciascuno dei 3 trimestri.

I contribuenti possono indicare l’importo “suggerito” dall’Agenzia delle Entrate o modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo). Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato con pagamento diretto sul conto corrente indicato, attraverso Mod. F24.

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