Revisione e controllo

28 Maggio 2025

Il tetto alla responsabilità dei sindaci si applica retroattivamente

Un’ordinanza del Tribunale di Bari chiarisce che i nuovi parametri che limitano la responsabilità dei sindaci devono essere applicati anche ai fatti precedenti all’entrata in vigore della riforma del 12.04.2025.

Il Tribunale di Bari, con l’ordinanza 24.04.2025, n. 1981, ha chiarito che i nuovi parametri limitativi della responsabilità dei sindaci, introdotti dall’art. 2407 c.c. come modificato dalla L. 35/2025, si applicano anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma.

Nel caso di specie il curatore ha contestato la completa perdita del capitale sociale formalmente emergente con il deposito del bilancio relativo al 2021, ma nei fatti prodotto e desumibile già dal bilancio 2017, approvato nei primi mesi del 2019. I revisori si erano espressi sul bilancio in questione con l’impossibilità ad esprimere un giudizio per molteplici e rilevanti incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, in questa situazione di crisi conclamata, gli amministratori avevano restituito indebitamente rilevanti somme per finanziamenti. La restituzione andava a integrare, secondo il Tribunale, gli estremi del pagamento preferenziale rispetto ai creditori sociali, danneggiati in virtù di tale restituzione effettuata senza rispettare il principio della par condicio creditorum.

Tali situazioni rendevano necessario distinguere il danno generico, prodotto dall’indebita prosecuzione dall’attività della società, dal danno ulteriore da “mala gestio”, determinato dall’indebita restituzione dei finanziamenti.

Il Tribunale, in tale circostanza, ha addebitato il danno solidalmente agli amministratori e ai sindaci, ma non ai revisori, applicando però la responsabilità nei confronti dei sindaci secondo i limiti previsti dall’art. 2407, c. 2 c.c. Seppur non ci sia una previsione di diritto temporale che stabilisca la retroattività della legge in generale di tale previsione normativa, nella motivazione si ritiene che il nuovo testo dell’art. 2407, c. 2 c.c. si applichi anche ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della legge stessa (L. 35/2025), in quanto essa si limita a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno, senza che ciò vada a incidere sul diritto al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto ai soggetti che sono comunque responsabili in solido con gli amministratori.

Nelle motivazioni del Tribunale, inoltre, si evince che il nuovo limite al danno addebitabile ai sindaci deve essere riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l’indicazione del tetto massimo non riguarda in maniera cumulativa tutte le condotte dannose perpetrate, bensì ciascuna delle stesse dalle quali deriva un danno. Quanto detto, secondo il Tribunale di Bari, si evince dallo stesso disposto normativo, ai sensi del quale i sindaci che violino i propri doveri “sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di…”; previsione che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione e il danno. In altri termini, non si tratta di un’attenuante della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente alla sua condotta colposa.

I danni imputati ai sindaci hanno riguardato il “danno generico” per aver dato seguito all’attività di omessa vigilanza e il “danno ulteriore” per non aver ricontrollato il rimborso dei finanziamenti concessi da parte di parenti di ex soci.

I giudici, infine, hanno interpretato il compenso annuo percepito quale compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e, quindi, l’importo netto deliberato dall’assemblea.

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