Altre imposte indirette e altri tributi

13 Maggio 2021

Imposta di registro su atti giudiziari anche per il commercialista

Dal 1.09.2020 è fatto obbligo di pagamento con modello F24, quindi è compensabile con eventuali crediti verso l'Erario, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

La professione del commercialista, come risaputo, comporta un “tutoraggio” del cliente di studio, talvolta ricevendo anche confidenze strettamente riservate, personali; ad esempio, venire a conoscenza dell’esito di una sentenza in cui il cliente è stato parte. Alla conclusione di una causa, con la pronuncia di una sentenza o, comunque, di un provvedimento del giudice che porta all’estinzione del giudizio, oltre alle spese processuali, occorre pagare l’imposta di registro. Sono assoggettati a imposta di registro sentenze, ordinanze, decreti, emanati dagli organi della giurisdizione ordinaria (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello) e della giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), mentre sono esclusi dalla registrazione gli atti emessi dalla Corte di Cassazione (art. 73, c. 2-bis D.P.R. 115/2002).

La disciplina di tale imposta è regolata dal D.P.R. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – TUR); a tale complesso normativo, contenente le regole generali relative al meccanismo di applicazione dell’imposta, sono allegati sia una Tariffa, scissa in 2 parti, nell’ambito delle quali sono analiticamente individuati gli atti da sottoporre a registrazione e le relative aliquote, sia una Tabella che elenca gli atti per i quali non vi è invece obbligo di chiedere la registrazione. Nel testo unico, è l’art. 37 la norma di riferimento per la tassazione degli atti giudiziari, secondo cui sono soggetti all’imposta “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere”.

L’Agenzia delle Entrate procede a liquidare l’imposta dovuta; in ogni caso, occorre tenere presente che l’imposta liquidata non potrà mai essere inferiore alla misura fissa, pari a 200 euro. Una volta liquidata l’imposta, affinché la registrazione sia perfezionata, occorre che uno dei soggetti individuati dalla legge proceda al pagamento; per gli atti giudiziari, l’art. 57 del TUR stabilisce che a essere obbligate al pagamento sono le parti in causa, solidalmente tra loro. L’Agenzia delle Entrate può quindi rivolgersi contemporaneamente alle 2 o più parti in causa (comprese le parti contumaci), notificando un avviso di liquidazione, con il quale si richiede il versamento dell’imposta dovuta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. Tuttavia, ciascuna delle parti interessate può procedere spontaneamente al pagamento dell’imposta, anche prima dell’avviso di liquidazione, consultando il sito dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione inerente alla tassazione degli atti giudiziari, accessibile senza credenziali, inserendo gli estremi del provvedimento da cercare.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27.01.2020, n. 18379 ha stabilito che per gli atti presentati per la registrazione dal 2.03.2020 bisogna utilizzare obbligatoriamente il modello F24. Per un periodo transitorio, fino al 31.08.2020, è stato possibile utilizzare sia il modello F23, sia il modello F24.

L’imposta di registro offre al professionista un canale praticato ancora da pochi per assistere il cliente nel contenzioso tributario. A tal fine si richiama l’ordinanza della Cassazione n. 17486/2019, la quale si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Secondo la Cassazione, è illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che contiene solo gli estremi della sentenza, senza allegarla.

È dunque opportuna un’informativa alla clientela di studio in merito alla recente introduzione di modalità di pagamento dell’imposta di registro con modello F24, quindi con possibilità di compensare con eventuali crediti verso l’Erario, evidenziando l’assistenza tributaria che lo studio è in grado di prestare, al fine di tutelare gli interessi dell’assistito, al verificarsi di un contenzioso con il Fisco.

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