Tributi locali

07 Dicembre 2020

Imu ridotta per i fabbricati di interesse storico o artistico

Necessaria un'apposita dichiarazione per versare solamente il 50% dell'Imposta

La base imponibile Imu che si applica ai fabbricati di interesse storico è ridotta del 50%. In particolare, come affermato dall’art. 1, c. 747 della legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019), tale beneficio riguarda esclusivamente i fabbricati di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, ossia i fabbricati che “presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante”, ovvero “che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.

Ne consegue che non spetta nessun beneficio ai fabbricati per i quali non è possibile evidenziare le caratteristiche previste dall’art. 10 D.Lgs. 42/2004. Come risulta possibile, quindi, identificare i fabbricati in possesso dei requisiti per adottare la riduzione del 50% della base imponibile Imu?

Escludendo i fabbricati di proprietà pubblica, per i quali vige una presunzione di possesso dei requisiti di interesse storico e artistico, i beni di proprietà privata godono di tutela solo ed esclusivamente in presenza della dichiarazione di interesse culturale, la quale, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 42/2004, “accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art. 10”. Tale procedura, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 42/2004, deve essere avviata dalla Soprintendenza, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché al Comune o alla Città metropolitana. Successivamente la bichiarazione è adottata dal Ministero ai Beni Culturali e verificabile nella Conservatoria dei registri immobiliari, dopo l’annotazione del provvedimento.

Va rilevato che, ai fini della riduzione della base imponibile Imu, non occorre procedere all’annotazione del vincolo diretto agli atti catastali; infatti, basta che il vincolo sia ravvisabile in Conservatoria. Infine, si evidenzia che gli immobili che solitamente si ritengono vincolati, spesso sono soggetti a un mero vincolo indiretto che non conferisce nessuna agevolazione Imu al possessore.

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