Paghe e contributi

19 Giugno 2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: esenzione fiscale

La legge di Bilancio 2025 ripristina il bonus Maroni, estendendo la platea dei lavoratori che possono accedervi e prevedendo l'esenzione fiscale delle somme corrisposte in busta paga.

Torna l’incentivo al posticipo del pensionamento, noto ai più come Bonus Maroni. La nuova edizione presenta alcune interessanti novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 161 L. 207/2024). Ad approfondirle è l’Inps con la circolare 16.06.2025 n. 102, che illustra i relativi adempimenti previdenziali anche per la gestione dei flussi UniEmens.

L’incentivo al posticipo del pensionamento opera sostanzialmente come il Bonus Maroni: il lavoratore (pubblico o privato, dipendente da datore di lavoro anche non imprenditore e prossimo alla pensione), che sceglie di proseguire l’attività lavorativa, rinuncia all’accredito contributivo della quota di contribuzione IVS a proprio carico, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS, per vedersi liquidare i corrispondenti importi in busta paga.

La rinuncia è esercitabile dai lavoratori che maturano, entro il 31.12.2025, i requisiti per la pensione anticipata flessibile, ossia Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) o i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), avendo comunque riguardo alle specifiche finestre mobili.

Il lavoratore, iscritto all’AGO o alle forme sostitutive/esclusive della stessa, non deve aver raggiunto i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (67 anni) né essere titolari di pensione diretta, fatto salvo l’assegno ordinario di invalidità.

L’accesso all’incentivo avviene previa comunicazione all’Inps. Entro 30 giorni, l’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, comunica l’esito al lavoratore e invia notifica di accoglimento al datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”. Il datore di lavoro può procedere con gli adempimenti a proprio carico solo all’esito di tale comunicazione.

La quota IVS a carico del lavoratore (di regola, pari al 9,19% per il settore privato) non sarà più versata all’Inps, a cui tuttavia si continuerà a versare la quota IVS a carico del datore di lavoro.

Gli importi contributivi non versati all’ente previdenziale saranno erogati al lavoratore dipendente, con la retribuzione.

Il datore di lavoro domestico, chiarisce l’Inps, può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA” con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore. Dovranno essere scaricati 2 avvisi, uno con e l’altro senza quota a carico del lavoratore dipendente, se la decorrenza dell’esonero cade all’interno di un trimestre solare.

In caso di variazione del datore di lavoro l’incentivo è automaticamente applicato dall’Inps anche al nuovo datore di lavoro, che riceve una comunicazione mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Una novità di assoluto rilievo (il vero e unico vantaggio della misura) interessa il regime di imposizione fiscale. Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L’Inps, sulla scorta dei pareri espressi dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate, estende l’esenzione fiscale alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.

Sotto il profilo pensionistico, la posizione assicurativa del lavoratore dipendente continua a essere alimentata solo dalla quota IVS a carico del datore di lavoro. La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, mentre, con riferimento alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale.

Il Bonus non è configurabile come incentivo all’assunzione ed è compatibile con gli incentivi contributivi che operano sulla quota a carico del datore di lavoro. L’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione se è già previsto un abbattimento totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits