Società e contratti

24 Febbraio 2024

Casi di incompatibilità con la professione del commercialista

La qualifica di commercialista non è incompatibile con quella di socio unico ed amministratore in società di capitali, se l’attività è limitata alla gestione del solo patrimonio immobiliare familiare. Lo ha chiarito il Cndcec con il Pronto Ordini 14.02.2024, n. 118.

Nel caso esaminato, al Cndcec è stato chiesto di chiarire la possibilità per un professionista, già iscritto all’elenco speciale e socio unico e amministratore di una società a responsabilità limitata che gestisce alcuni immobili di proprietà a lui intestati, di chiedere il passaggio all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Sulla questione, il Cndcec ha osservato che, ai sensi dell’art. 4, c. 2 D.Lgs. 139/2005, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l’esercizio dell’attività di impresa è esclusa se quest’ultima attività è diretta alla sola gestione patrimoniale, di mero godimento o conservativa, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione.

Questa conclusione, secondo il Cndcec, sarebbe confermata anche dalle Note interpretative Cndcec 1.03.2012 relative alla disciplina delle incompatibilità in cui viene specificato che:

  • con riferimento ai casi di esclusione (ex art. 4, c. 2 D.Lgs. 138/2005) l’esercizio dell’attività d’impresa o l’assunzione della carica di amministratore sono da considerarsi compatibili;
  • per quanto riguarda la gestione patrimoniale immobiliare, l’esclusione dell’incompatibilità è connessa alla natura dell’attività, che deve essere di “pura gestione”.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio nazionale ha confermato che, in via di principio, non sussiste una condizione di incompatibilità se l’iscritto (dottore commercialista), pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio unico e la carica di amministratore in società di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare. In questo caso, infatti, l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile.

L’orientamento espresso conferma quanto già riconosciuto in occasione del Pronto Ordini 19.09.2022, n. 149 in cui, con riferimento alla qualifica di socio di minoranza in una società di capitali e la contestuale attività di commercialista, il Cndcec aveva osservato che:

  • lo status di socio di minoranza di società di capitali è compatibile con l’esercizio della professione;
  • nel caso in cui, l’iscritto socio di società di capitali dovesse gestire, amministrare e liquidare attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie, la valutazione relativa all’eventuale incompatibilità deve essere fatta assumendo a riferimento queste specifiche circostanze (ad esempio la partecipazione al capitale sociale tramite il coniuge non legalmente separato o i parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, rende incompatibile l’attività se sono dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza del commercialista iscritto su questi soggetti);
  • l’assunzione della carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente in una società di capitali è sempre compatibile con l’esercizio della professione, a meno che non venga accertato il controllo o l’influenza sulla società da parte del commercialista.

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