Antiriciclaggio

02 Febbraio 2024

Tutto pronto per l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito fiscale

Grazie alla definizione normativa delle analisi di rischio fiscale l’Amministrazione Finanziaria potrà contare su un nuovo alleato nella lotta all’evasione e nelle attività di compliance fiscale.

La definizione normativa delle attività di analisi del rischio fiscale è contenuta nell’art. 2 del decreto legislativo sul procedimento accertativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
Con tale termine si intende un processo, costituito da una o più fasi, finalizzato a massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria.
Grazie alle attività di analisi di rischio, sarà inoltre possibile massimizzare anche l’efficacia e l’efficienza delle azioni di stimolo all’adempimento spontaneo dei contribuenti (la c.d. compliance).
Questi processi si baseranno su modelli e tecniche di analisi deterministica o probabilistica, utilizzando e interconnettendo fra loro i dati e le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria o nelle altre banche dati pubbliche alle quali può accedere l’Amministrazione Finanziaria.
Il tutto deve avvenire, però, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali.

La regolamentazione normativa delle analisi del rischio costituisce dunque la premessa operativa per l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale nelle attività di selezione dei contribuenti da sottoporre a veri e propri controlli o alle attività di stimolo all’adempimento.
Il primo passo sarà definire i rischi fiscali da intercettare. In seguito, dopo aver definito i criteri di selezione dei contribuenti, si potrà far lavorare gli algoritmi ottenendo come risultato del processo, liste di contribuenti che sono risultati, più o meno positivi, alla possibilità di mettere in atto i comportamenti che sono stati definiti come fiscalmente a rischio.
Anche le basi e i presupposti delle analisi di rischio vengono puntualmente definiti nella nuova disposizione in commento.
In particolare, il rischio fiscale è definito come il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
Con il termine “criterio selettivo” deve invece intendersi la identificazione e la tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale. Con il termine indicatore di rischio desunto o derivato si deve invece intendere il risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi.

Com’è noto la definizione e il potenziamento delle attività di analisi del rischio in materia fiscale sono in linea con gli obiettivi valorizzati dal nostro Paese nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
È in tale contesto che il nostro Paese si è impegnato a ridurre il c.d. tax gap attraverso il potenziamento dei controlli fiscali proprio attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall’applicazione di strumenti di data analysis più avanzati e dall’interoperabilità delle banche dati a disposizione del Fisco.

Tutto pronto, dunque, per passare dalle parole ai fatti e sperimentare sul campo queste nuove tecniche digitali avanzate nel contrasto all’evasione e nello stimolo all’adempimento. Per i contribuenti a maggior rischio fiscale il messaggio è dunque chiaro e forte.

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