Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Luglio 2025
L'INL fornisce chiarimenti sulle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti di adozione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.
Sono adottati “senza ulteriori valutazioni” i provvedimenti di interdizione dal lavoro ante/post partum per le lavoratrici, come le commesse-addette alla vendita, che stazionano in piedi per metà dell’orario giornaliero e in qualsiasi regime orario concordato (full time e part time). È quanto chiarisce l’INL con la nota 8.07.2025, n. 5944, che riporta, in allegato, esempi di modelli di provvedimento.
La disciplina, ricorda l’INL, è contenuta negli artt. 6, 7 e 17 D.Lgs. 151/2001, che tutelano la salute della lavoratrice madre e della prole.
A inoltrare la richiesta di interdizione può essere il datore di lavoro o la lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nel portale INL. Alla richiesta, recante l’indicazione della mansione svolta, vanno allegati la copia della carta di identità del richiedente, il certificato medico di gravidanza o l’autocertificazione/certificazione di nascita. Inoltre, se presentata dal datore di lavoro, la domanda deve contenere la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni (anche inferiori, ferma restando la retribuzione), sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.
L’iter procedurale consta di diverse fasi.
Nella fase istruttoria, l’ITL competente valuta la documentazione acquisita e la sussistenza congiunta delle condizioni di interdizione al lavoro (condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli e l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni ex art. 17, c. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 151/2001).