Imposte dirette

16 Maggio 2023

Istituiti i codici tributo energia per il 2° trimestre 2023

Sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito energia relativo al 2° trimestre 2023, il cui termine scade a fine anno.

Con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo relativi ai crediti di imposta energia e gas calcolati sui consumi del secondo trimestre 2023. Ricordiamo che, anche per tale periodo, con l’art. 4 D.L. 30.03.2023 n. 34, è riconosciuta la misura agevolativa. In particolare, sono previste le seguenti misure, verificando che il costo sostenuto nel trimestre precedente (1° trimetre 2023) rispetto al 1° trimestre 2019 abbia subito un incremento superiore al 30%:

  • sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023:
    • 20% a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese ed autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
    • 10% a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

  • sulle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) effettivamente utilizzato nel secondo trimestre dell’anno 2023:
    • 20% sia per le imprese a forte consumo di gas naturale che per le imprese diverse da queste.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31.12.2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, mediante modello F24, nella sezione Erario, con anno di sostenimento della spesa pari a 2023 oppure ceduti (solo per intero) a terzi.

I codici tributo istituiti, con la risoluzione 10.05.2023, n. 20/E, sono:

  • 7015 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del D.L. 30.03.2023, n. 34”;
  • 7016 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del D.L. 30.03.2023, n. 34”;
  • 7017 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del D.L. 30.03.2023, n. 34”;
  • 7018 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, D.L. 30.03.2023, n. 34”.

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta, in assenza di un’esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa in commento.

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto (FAQ pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in data 11.04.2022 e circolare 16.06.2022, n. 20/E).

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