Fisco

18 Luglio 2023

Iva TR 2° trimestre 2023, invio entro il 31.07.2023

Il 31.07.2023 è il consueto termine per inviare il modello Iva TR per chiedere a rimborso o ottenere in compensazione il credito Iva infrannuale relativo al secondo trimestre 2023.

Il secondo modello Iva trimestrale da inviare nel 2023, il Modello Iva TR 2° trimestre 2023, è in scadenza il 31.07.2023. È possibile presentare il Modello Iva TR relativo al 2° trimestre 2023 solo se il credito Iva è superiore a 2.582,28 euro, da chiedere a rimborso o in compensazione.

Se si chiede in compensazione la soglia da valutare è la solita dei 5.000 euro:

  • entro tale valore, il credito si può utilizzare solo dopo aver presentato il modello e senza apposizione di visto di conformità;
  • oltre tale soglia, il credito si può utilizzare solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica del modello, dotata di visto di conformità. Il superamento dei 5.000 euro si intende riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta; pertanto, se già al 1° trimestre 2023 si sono superati i 5.000 euro si dovrà apporre il visto anche nei modelli TR dei successivi trimestri anche se nel singolo trimestre il credito sarà inferiore alla soglia suddetta. È possibile non apporre il visto per le compensazioni Iva fino a 50.000 euro se le risultanze degli ISA 2022 (ossia per il periodo 2021) sono almeno pari a 8 oppure se la media semplice dei periodi 2020 e 2021 è almeno pari a 8,5. In tal caso non occorre indicare nulla nel Modello TR.

Se invece si chiede il credito a rimborso:

  • entro i 30.000 euro, è possibile ottenerlo senza apporre né visto né garanzia, né altro;
  • oltre i 30.000 euro, è invece necessario dotare il modello di visto di conformità o alternativamente sottoscrizione dell’organo di controllo oppure se non si appone il visto si deve presentare la garanzia.

Inoltre, va redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei seguenti requisiti patrimoniali:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  • non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

È possibile non apporre il visto di conformità per rimborsi Iva fino a 50.000 euro se le risultanze degli ISA 2022 (ossia per il periodo 2021) sono almeno pari a 8 oppure se la media semplice dei periodi 2020 e 2021 è almeno pari a 8,5. In tal caso occorre indicare il codice 5 al campo 3 del rigo TD8 “Esonero garanzia”. Anche questa soglia, ossia i 50.000 euro, ai fini dei rimborsi/compensazioni richiesti nel 2023, deve essere considerata cumulativa per tutti i crediti Iva, sia annuale (Iva 2023 sul periodo d’imposta 2022) che i trimestrali 2023.

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