Amministrazione e bilancio

24 Novembre 2016

La procedura di pubblicazione del bilancio consolidato

<div>Il processo di pubblicazione del bilancio consolidato e le relative tempistiche da rispettare richiedono la lettura congiunta del D.Lgs. 127/1991 e del Codice Civile. La norma di legge, infatti, non prevede l'approvazione del bilancio consolidato, ma ne impone il deposito unitamente al bilancio d’esercizio dell'impresa controllante.</div>

L’assemblea ordinaria della società controllante deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il termine stabilito dallo statuto che, come regola generale, non può eccedere il termine massimo di 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. Nel caso in cui l’impresa controllante abbia l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, tale termine può arrivare fino ad un periodo massimo di 180 giorni. Obiettivo di tale assemblea è l’approvazione del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante in quanto non vi è alcuna norma né del Codice Civile né del D.Lgs. 127/1991 che preveda l’approvazione del bilancio consolidato da parte dell’assemblea ordinaria dei soci dell’impresa controllante.

La data di convocazione dell’assemblea ordinaria e, conseguentemente, la durata dell’“iter” di approvazione del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante è però importante per tutta una serie di tempistiche previste dal D.Lgs. 127/1991 in merito alla redazione e alla pubblicazione del bilancio consolidato. In particolare, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, unitamente al bilancio d’esercizio, devono essere comunicati dagli amministratori all’organo preposto al controllo legale dell’impresa controllante almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discutere l’approvazione del bilancio d’esercizio.
A tal proposito, l’art. 41, punto 3 del D.Lgs. 127/1991 così dispone: “una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione”. Come si evince dalla lettura e dall’interpretazione dell’articolo, il D.Lgs. 127/1991 non fissa esplicitamente alcun limite per l’invio del bilancio consolidato all’organo incaricato della revisione. Poiché però l’invio deve avvenire congiuntamente al bilancio d’esercizio dell’impresa controllante, ne deriva che tale invio deve seguire le medesime tempistiche del bilancio d’esercizio, fissate per legge in 30 giorni dalla data prevista per la discussione del bilancio d’esercizio (art. 2429 C.C.).
Il soggetto incaricato della revisione legale deve provvedere alla redazione di una specifica relazione di revisione (art. 41, punto 4 del D.Lgs. 127/1991) dalla quale si evinca l’attività svolta e l’esito di tale attività.
Una copia del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione di revisione, deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante e finché questo non sia approvato (art. 41, punto 4 del D.Lgs. 127/1991). I soci possono prendere visione di tutti i documenti depositati presso la sede sociale. L’art. 42 del D.Lgs. 127/1991 stabilisce che gli amministratori devono provvedere a depositare presso l’ufficio del Registro delle Imprese i seguenti documenti: una copia del bilancio, la relazione consolidata degli amministratori e la relazione di revisione.
Anche in questo caso non viene esplicitato un termine entro il quale debba avvenire tale deposito.
Poiché però il deposito deve avvenire con il bilancio d’esercizio, ne deriva che si applicano le medesime tempistiche che, secondo l’art. 2435 C.C., sono stabilite in 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio.

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