Contabilità

02 Novembre 2022

Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore

Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni tutti coloro i quali svolgono incarichi di revisione legale sono chiamati a sottoscrivere i modelli predisposti dalle società dalle quali hanno ottenuto l’incarico.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ma prescritto da specifiche norme di legge. L’art. 1, c. 5 D.P.R 22.07.1998, n. 322 prevede che “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice Civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, c. 5 D.Lgs. 18.12.1997, n. 417 e successive modificazioni”.

I soggetti chiamati a tale adempimento sono:

  • il revisore unico;
  • la società di revisione;
  • il sindaco unico con incarico della revisione legale;
  • il collegio sindacale con incarico della revisione legale.

Le dichiarazioni che prevedono la sottoscrizione obbligatoria dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione sono:

  • modello Redditi;
  • modello Irap;
  • modello CNM (Consolidato Nazionale Mondiale);
  • modello 770 (dichiarazione come sostituto di imposta).

Come evidenziato da Assirevi nel suo documento di ricerca n. 208R/2020, la portata della sottoscrizione delle dichiarazioni è quella di identificare il soggetto tenuto a esercitare la revisione che ha emesso il giudizio sul bilancio relativo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione. È evidente che la sottoscrizione del revisore non può rappresentare in alcun modo l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi o del rispetto della normativa tributaria. Tali valutazioni rimangono di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali. Ne consegue che i controlli da effettuare sono quelli collegati all’attività propria della revisione legale del bilancio d’esercizio e alla normale diligenza dovuta a tal riguardo. Nel citato documento di ricerca, Assirevi prevede che siano svolte le seguenti procedure di verifica:

  • Redditi, Irap e CNM
    • riscontro dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi con le scritture contabili;
    • analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente.

  • Modello 770 – Per il modello 770 valgono analoghe considerazioni circa la portata della sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale. Circa i controlli da operare, quelli suggeriti da Assirevi nel citato documento n. 208R sono i seguenti:
    • riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770;
    • riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

Nel caso della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore, è fortemente suggerito che lo stesso, prima della firma, si faccia rilasciare una specifica lettera di attestazione dagli amministratori al fine di ottenere la conferma dei dati e delle informazioni specifiche sulla corretta e completa compilazione dei modelli dichiarativi e sulla conoscenza da parte degli amministratori della portata, delle responsabilità e dei limiti propri della sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione e da parte del legale rappresentante.

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