Società e contratti

04 Marzo 2021

La società semplice a tutela dei patrimoni di famiglia

Si tratta di uno dei tipi societari più datati dell'ordinamento, applicabile per le attività non commerciali. Per la sua snellezza e flessibilità nella gestione, oltre che per i vantaggi fiscali, è da rivalutare, proponendola ai clienti di studio.

La società semplice è il tipo societario più elementare, snello, di facile gestione, nel nostro ordinamento. Fino al 1995, non sussistendo l’obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese e potendo quindi rimanere riservati i nominativi dei soci, è stata utilizzata per gestire patrimoni mobiliari notevoli (ad esempio le holding di famiglia) principalmente per la segretezza di cui poteva godere. Secondo un’opinione diffusa, la società semplice avrebbe potuto avere come oggetto sociale solamente attività non commerciali: vale a dire le attività agricole e professionali, per esempio l’agricoltura o la revisione legale dei conti. Due studi del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 69/2016 e n. 73/2016) hanno suggellato la legittimità della costituzione di società semplici c.d. “cassaforti, il cui oggetto sociale consiste nel semplice godimento dei beni (mobili e immobili) di cui la società è titolare.

Passando alla sfera professionale, la sentenza del Tribunale di Milano 3.06.1999 ha sancito che uno studio professionale associato può essere organizzato nella forma della società semplice. Restando nel campo delle società tra professionisti, si ricorda che la L. 183/2011, istitutiva della società tra professionisti (Stp), oggi riconosce espressamente che la società semplice può essere utilizzata dai professionisti per esercitare la libera professione in forma societaria. Per quanto riguarda l’atto costitutivo, l’art. 2251 C.C. non prescrive forme speciali; ne consegue che la costituzione può avvenire anche verbalmente o per comportamento concludente (società semplice di fatto), anche se in tali ipotesi sono evidenti le difficoltà di provare l’esistenza del vincolo. Tuttavia, è obbligatoria la forma scritta (atto notarile o scrittura privata autenticata) quando si conferiscono beni immobili o altri diritti reali mobiliari.

Il vantaggio primario della società semplice è la totale assenza di qualsiasi formalismo, in quanto non ha libri contabili/sociali, non ha bilanci, non ha organi societari poiché ogni socio è amministratore in via disgiunta dagli altri; non ha adempimenti cui ottemperare, ad eccezione di quelli fiscali. Preme evidenziare che, non esercitando alcuna attività commerciale, non è soggetta a fallimento (nella fase congiunturale che stiamo vivendo, non è poca cosa).

Anche per questo tipo di società emergono alcuni svantaggi, sia pure minori rispetto ai vantaggi: una responsabilità illimitata e solidale dei soci, come per le altre società di persone, nonché l’impossibilità di esercitare attività commerciali.

In materia si segnala la risposta della DRE Piemonte (prot.n. 901-526/2017) all’interpello di una società semplice immobiliare che intendeva assegnare ai soci i beni posseduti e contestualmente sciogliersi. Trattandosi di una società che non svolge (non potendola svolgere) un’attività commerciale, il reddito prodotto deve essere suddiviso nelle singole categorie di cui all’art. 6 del Tuir, come accade per le persone fisiche. Pertanto, la locazione degli immobili posseduti produce reddito di fabbricati, da imputare per trasparenza ai soci della società stessa, secondo le quote di partecipazione agli utili. La DRE Piemonte precisa che la cessione di tali beni da parte della società semplice non determina una plusvalenza immobiliare, poiché tale disposizione è applicabile solo alle plusvalenze che sono generate da un soggetto che produce reddito d’impresa, secondo l’art. 55 del Tuir. Nel caso della società semplice, invece, si applicano le norme che disciplinano le plusvalenze immobiliari delle persone fisiche (art. 67, c. 1, lett. b, del Tuir). In relazione al periodo quinquennale, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 26/E/2016) ha chiarito che nel caso di trasformazione agevolata in società semplice, il periodo di possesso dell’immobile è trasferito in capo alla società trasformata. Ne consegue, come si legge nella risposta della DRE Piemonte, che la cessione dell’immobile posseduto da più di 5 anni dalla società semplice non determina alcun presupposto impositivo, poiché si tratta di reddito diverso, escluso da tassazione ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. b, del Tuir.

Siamo a inizio anno: potrebbe suscitare interesse una circolare di informativa generale da trasmettere ai clienti di studio, oppure la pubblicazione di un articolo sul sito dello studio.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits