Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Luglio 2025
Il 9.08.2025 entra in vigore la L. 18.07.2025, n. 106, che appronta nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche. Ma c'è uno strumento che non tutti conoscono: il diritto alla trasformazione da full time a part time.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25.07.2025 n. 171, la L. 160/2025 prevede sostanzialmente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la possibilità per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di fruire di un congedo biennale, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi.
Il congedo presenta tuttavia 2 aspetti fortemente penalizzanti: non è retribuito e non è computabile né ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, in poche parole, non è utile ai fini della pensione. Il dipendente può tuttavia riscattarlo, versando i contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. Una volta terminato il congedo, il lavoratore può richiedere, vantando un diritto alla priorità rispetto agli altri lavoratori, di svolgere l’attività lavorativa in smart working, se la mansione lo consente.
Tale diritto alla priorità, a ben vedere, è già riconosciuto a sistema dall’art. 18, c. 3-bis L. 81/2017, novellato dall’art. 4, c. 1, lett. b) D.Lgs. 105/2022, che dispone che i datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi individuali per l’applicazione del lavoro agile siano tenuti a riconoscere, in ogni caso, priorità alle richieste presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in condizione di disabilità grave (art. 4, c. 1 L. 5.02.1992, n. 104).