Diritto del lavoro e legislazione sociale
17 Giugno 2025
IDIS: domande entro il 30.04 e istruttoria entro il 30.09. Cambiano requisito reddituale e contributivo. I lavoratori percettori non devono più partecipare a percorsi di formazione.
Dal 1.01.2025, i lavoratori dello spettacolo percettori dell’indennità di discontinuità IDIS non sono più tenuti a partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale. La modifica è contenuta nella legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611), le cui novità sono illustrate dall’Inps con la circolare 13.06.2025, n. 101.
La platea dei destinatari resta invariata: l’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo autonomi (anche co.co.co.) o precari (ossia lavoratori subordinati a tempo determinato ex art. 2, c. 1, lett. a) e b) D.Lgs. 182/1997) e a intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità.
Cambiano invece i requisiti, reddituale e contributivo. Dal 2025, i lavoratori devono essere in possesso, nell’anno d’imposta precedente alla presentazione della domanda, di un reddito Irpef (complessivo, precisa l’Inps, quindi non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS) non superiore a 30.000 euro (in luogo di 25.000 euro) e determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali.