Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Luglio 2025
È ancora possibile rifarsi alle ipotesi indicate dall'abrogato R.D. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente. Lo chiarisce l'INL.
È salvo il rinvio operato dal D.M. 23.10.2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6.12.1923, n. 2657: l’abrogazione del regio decreto da parte della L. 56/2025 non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente. La conferma arriva dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 10.07.2025, n. 1180, emessa d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si è espresso con nota 9.07.2025, n. 6495.
Che la soluzione all’incertezza interpretativa generata dall’abrogazione della citata tabella fosse questa era plausibile in considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro:
– con la circolare n. 34/2010, su precedente analogo costituito dall’abrogazione della tabella a opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla L. 133/2008. Il Dicastero aveva escluso che l’abrogazione della tabella potesse avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente stante la natura meramente materiale del rinvio operato dal D.Lgs. 276/2003 (oggi sostituito dal D.Lgs. 81/2015) al regio decreto;
– con risposta all’interpello n. 10/2016, con cui il Dicastero ha confermato la vigenza del D.M. 23.10.2004, emanato in forza della previgente normativa, per effetto della disposizione di cui all’art. 55, c. 3 D.Lgs. 81/2015.