Imposte dirette

16 Ottobre 2025

Legge di Bilancio 2026: fringe benefits con nuovi limiti di esenzione

Allo studio del Governo l'introduzione, nel disegno di legge di Bilancio 2026, di una disciplina più favorevole per i fringe benefit, con l'innalzamento delle soglie di esenzione fiscale e contributiva.

La legge di Bilancio 2026 inizia il suo cammino istituzionale lungo il sentiero tracciato dal Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), che sostituisce la Nota al documento di Economia e Finanza (Nadef). Il Documento programmatico di bilancio (DPB), da trasmettere al Parlamento e alla Commissione europea, è stato illustrato dal Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti nel corso del Consiglio dei Ministri del 14.10.2025.

Il disegno di legge di Bilancio 2026, i cui contenuti principali sono stati anticipati dal Ministro, sarà invece esaminato nel prossimo Consiglio dei ministri, prima di approdare anch’esso in Parlamento.

Tra le misure di probabile adozione figura un ulteriore rafforzamento delle misure per il welfare aziendale, in continuità con gli interventi già operati dalle precedenti manovre e, da ultimo, con la legge di Bilancio 2025.

L’art. 1, cc. 390 e 391 L. 30.12.2024, n. 207, si ricorda, dispone che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3 del Tuir (che prevede un limite di esenzione ordinario di 258,23 euro), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro, nonché le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, non concorrono a determinare il reddito da lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è innalzato a 2.000 euro per il lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ex art. 12, c. 2 del Tuir, compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto. Il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avere diritto all’innalzamento del limite di esenzione, indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico.

L’esenzione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Inoltre, spetta anche se il contribuente, in quanto percettore dell’assegno unico e universale (AUU), non può beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico.

Come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate (circolare 16.05.2025, n. 4/E), il limite di esenzione è un limite soglia: il suo superamento comporta l’imponibilità dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente.

La proposta che sarà portata all’esame del Governo e che, con ogni probabilità, confluirà nel disegno di legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefits da 2.000 a 4.000 per i lavoratori con figli a carico e da 1.000 a 2.000 per gli altri.

Un altro annunciato intervento riguarda i premi di produttività. Il c. 385 della legge di Bilancio 2025 estende ai premi e alle somme erogati negli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria, da 10 a 5 punti percentuali, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite di 3.000 euro lordi annui o di 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per lavoratori con redditi da lavoro dipendente, relativi nell’anno precedente a quello di percezione del premio, non superiori a 80.000 euro.

Il disegno di legge di Bilancio 2026 potrebbe prevedere l’innalzamento del limite annuo su cui applicare l’imposta sostitutiva da 3.000 a 4.000 euro.

Confermata invece l’esenzione fiscale e contributiva se il premio di risultato, per scelta del lavoratore, è convertito in welfare, la c.d. welfarizzazione.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing