Diritto del lavoro e legislazione sociale

27 Maggio 2024

Libertà di movimento nel periodo di malattia

La Corte di Cassazione ribadisce: il lavoratore malato può uscire di casa senza compromettere il reintegro e il risarcimento, purché non svolga attività che ritardino la guarigione.

Con l’ordinanza 6.05.2024, n. 12152 la Corte di Cassazione ha confermato un principio a favore dei lavoratori: la libertà di movimento durante la malattia non può essere considerata un’aggravante tale da legittimare il licenziamento disciplinare. La sentenza ribadisce che il dipendente ammalato non è obbligato al confino domiciliare, a meno che non vengano accertate condotte incompatibili con lo stato di malattia.

La vicenda nasce dal licenziamento di un dipendente da parte di una società per azioni, avvenuto nell’agosto 2016 a seguito di presunti abusi delle assenze per malattia. Il Tribunale di primo grado aveva approvato tale provvedimento disciplinare. Tuttavia, la successiva decisione della Corte d’Appello di Napoli ha ribaltato la sentenza, annullando il licenziamento e ordinando il reintegro del lavoratore, oltre al risarcimento del danno subìto.

Ricorso in Cassazione – Insoddisfatta dell’esito della sentenza d’appello, che aveva annullato il licenziamento e disposto il reintegro del dipendente, la società ha presentato ricorso in Cassazione, articolando 6 principali motivi di contestazione. La Corte ha rigettato il ricorso, allineandosi alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello.

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