Diritto del lavoro e legislazione sociale

31 Luglio 2025

Licenziamento illegittimo: risarcimento minimo di 5 mensilità

Le Sezioni Lavoro della Cassazione ribadiscono la tutela economica del dipendente anche in caso di immediata rioccupazione. L’ordinanza 22.07.2025 n. 20686 chiarisce definitivamente la portata del risarcimento.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22.07.2025, n. 20686,ha stabilito un principio di estrema rilevanza per la tutela dei lavoratori: in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr resta incomprimibile, anche quando il dipendente trova immediatamente una nuova occupazione. La vicenda traeva origine da un licenziamento orale intimato il 31.10.2016 a un dipendente di un’azienda successivamente cessata. Dopo un primo rigetto del Tribunale di Benevento nel dicembre 2020, la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla cessazione dell’attività aziendale, detraendo però le somme percepite dal lavoratore in altre attività.

Principio della misura minima inderogabile – La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che nel regime delle tutele crescenti previsto dal D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act), la misura minima di 5 mensilità costituisce un diritto incomprimibile. Ciò significa che l’aliunde perceptum – ovvero le somme guadagnate con altre attività lavorative – può essere detratto esclusivamente dall’eventuale parte di risarcimento eccedente la soglia minima. Il principio si basa sulla continuità garantista tra il vecchio e il nuovo regime normativo, richiamando l’orientamento già consolidato per i licenziamenti illegittimi disciplinati dall’art. 18 L. 300/1970.

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