Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Novembre 2025
Con l’ordinanza 6.11.2025, n. 29341 la Cassazione ha confermato la validità del licenziamento disciplinare di un lavoratore che aveva rifiutato di raggiungere la nuova sede dopo la chiusura della filiale di provenienza.
Il caso trae origine dal licenziamento disciplinare di un dipendente che, nel giugno 2020, aveva rifiutato di recarsi nella sede presso cui era stato trasferito a seguito della chiusura di quella originaria.
Il lavoratore aveva giustificato l’assenza con ragioni familiari, richiamando la difficoltà di conciliare gli spostamenti con la presenza di figli minori. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma hanno tuttavia ritenuto legittimo il licenziamento, accertando che la sede di provenienza aveva cessato ogni attività e che l’azienda aveva garantito condizioni di lavoro equivalenti. Contro tale pronuncia è stato proposto ricorso per Cassazione, fondato su 4 motivi.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 29341/2025, ha respinto integralmente il ricorso, confermando la correttezza delle valutazioni dei giudici di merito.
Argomentazioni della Cassazione – La Corte ha giudicato inammissibili i primi 2 motivi, poiché riguardavano questioni di fatto non suscettibili di riesame. La lavoratrice aveva contestato il mancato riconoscimento dell’impugnazione del trasferimento, ma i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fondato la decisione su un’altra ragione determinante: l’assenza di buona fede nel rifiuto della prestazione.
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