Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Ottobre 2025
La Cassazione stabilisce che la revoca del licenziamento deve avvenire entro 15 giorni dall’impugnazione, indipendentemente dalla comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice.
La vicenda trae origine dal recesso intimato nel febbraio 2022 a una dipendente di un’azienda, impugnato con atto scritto l’11.03 dello stesso anno. Pochi giorni dopo la donna comunicava la propria gravidanza, allegando certificazione medica. Il datore, solo il 7.04, revocava il licenziamento invitandola a riprendere servizio. La dipendente non rientrava ed era destinataria di un secondo provvedimento di recesso per assenza ingiustificata. Mentre il Tribunale aveva dato ragione alla lavoratrice, la Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto tempestiva la revoca perché calcolata a partire dalla comunicazione della gravidanza.
Decisione della Cassazione – Con la sentenza 7.10.2025, n. 26954, la Sezione lavoro della Suprema Corte ha accolto il ricorso della dipendente, affermando che i 15 giorni decorrono esclusivamente dalla data dell’impugnazione iniziale.
L’art. 5 D.Lgs. 23/2015, chiariscono i giudici, non lascia spazio a interpretazioni estensive: la finestra temporale per l’esercizio dello ius poenitendi è breve e perentoria. Decorso tale termine, il datore non può più revocare validamente il licenziamento, ma soltanto formulare una proposta di riassunzione, efficace solo se accettata dal lavoratore.
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