Imposte dirette

04 Aprile 2024

Stop alla compensazione in presenza di debiti erariali scaduti

Il D.L. 29.03.2024, n. 39 ha introdotto, tra le varie misure, nuovi limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi.

L’art. 4, c. 1 D.L. 29.03.2024, n. 39 (pubblicato nella G.U. del 29.03.2024) ha introdotto nuovi limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi.

In via preliminare occorre ricordare che l’art. 121 D.L. 34/2020 disciplina l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura come alternative all’utilizzo diretto della detrazione derivante da bonus edilizi (si ricorda che l’accesso alle alternative alla detrazione era stato previsto con riferimento alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024. Tuttavia, a partire dal 17.03.2023, il D.L. 11/2023 ha introdotto un divieto generalizzato dell’esercizio dell’opzione per la cessione dei bonus edilizi).

Questo istituto riguarda (oltre che il superbonus) le seguenti agevolazioni:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir);
  • efficienza energetica (artt. 14 D.L. 63/2013 e 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020);
  • adozione di misure antisismiche (artt. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 e 119, c. 4 D.L. 34/2020);
  • bonus facciate (art. 1, cc. 219 e 220 L. 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (artt. 16-bis, c. 1, lett. h) del Tuir e 119, cc. 5 e 6 D.L. 34/2020);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (artt. 16-ter D.L. 63/2013 e 119, c. 8 D.L. 34/2020);
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).

In questo contesto, con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 121 D.L. 34/2020, il D.L. 39/2024 ha introdotto un nuovo blocco alla cessione dei crediti prevedendo che, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con importo superiore a 10.000 euro, non è possibile accedere all’istituto della compensazione con i crediti d’imposta disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, questo divieto:

  • è applicabile in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro scaduti nei termini di pagamento;
  • non è applicabile in presenza di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in corso non decaduti;
  • è applicabile in via temporanea (ovvero fino al momento di regolarizzazione dei debiti con l’Erario) e fino a concorrenza degli importi relativi ai ruoli e ai carichi, ovvero non su tutto l’ammontare (pertanto, in presenza di un ruolo per 30.000 euro e un credito per 80.000 euro, sarà possibile compensare fino a 50.000 euro);
  • riguarda sia i crediti che derivano dall’esercizio della cessione del credito sia quelli derivanti dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura.

In ogni caso, ai sensi del nuovo comma 3-bis, restano validi gli ordinari termini di utilizzo delle quote annuali dei crediti disciplinati dall’art. 121, c. 3; pertanto, i cessionari dovranno fruire dei crediti derivanti da bonus edilizi con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale (da ciò deriva che, nonostante l’avvenuto pagamento del debito, nel frattempo il relativo credito potrebbe anche essere scaduto).

Per le modalità attuative del blocco occorrerà attendere l’approvazione di uno specifico regolamento ministeriale.

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