Amministrazione e bilancio

30 Dicembre 2021

Principio di cassa allargato e compensi amministratori

Conto alla rovescia per il pagamento di fine anno e accorgimenti ai fini della deduzione.

In prossimità della fine dell’anno è necessario porre attenzione al pagamento dei compensi in favore degli amministratori al fine di determinare la corretta deduzione del relativo componente negativo di reddito. I compensi corrisposti in favore degli amministratori delle società di capitali sono deducibili dal reddito della società erogante nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti, ai sensi dell’art. 95, c. 5 del Tuir. La deducibilità per cassa dei compensi rappresenta una deroga al principio di competenza che regola in generale la determinazione del reddito d’impresa delle società e, più in particolare, delle imprese in regime di contabilità ordinaria.

È necessario, tuttavia, effettuare una distinzione a seconda che il percipiente sia “professionista” o “non professionista”:

  • quando l’attività di amministratore rientra nell’oggetto dell’attività professionale o comunque risulta esserne affine e, ovviamente, il soggetto in questione è in possesso di partita Iva quale lavoratore autonomo, sarà applicabile l’art. 53 del Tuir. Il compenso percepito concorrerà alla formazione del reddito del percipiente secondo il principio di cassa. Analogamente, la deduzione per la società erogante avverrà sempre nell’esercizio in cui il compenso è stato pagato;
  • nel caso di amministratore non in possesso di partita Iva, in quanto non svolgente alcuna attività professionale, oppure anche nel caso di professionista che svolge un’attività sostanzialmente differente da quella connessa alla carica di amministratore di società, il percipiente riceverà una busta paga e il compenso rientrerà tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis del Tuir. La deduzione da parte della società erogante avviene sempre secondo il criterio di cui all’art. 95 c. 5 del Tuir. Per il percipiente, il reddito è assoggettato a tassazione secondo il principio di cassa.

In quest’ultimo caso, tuttavia, si applica il “principio di cassa allargato” di cui all’art. 51, c. 1, 2° periodo, del Tuir, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavori entro il 12.01 del periodo d’imposta successivo. Tale principio si riflette nella deducibilità del compenso in capo alla società, come è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E/2001, par. 7.1. L’Amministrazione Finanziaria ha infatti chiarito che la ratio della norma è quella di far coincidere il periodo di imposta in cui i compensi sono soggetti a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui sono dedotti dal reddito del soggetto erogante.

Sono diverse le conseguenze a seconda che l’amministratore sia o meno un professionista:

  • professionista: il pagamento di un compenso afferente all’esercizio 2021, avvenuto, ad esempio, il giorno 5.01.2022, sarà deducibile per la società e imponibile per il percipiente nell’esercizio 2022;
  • non professionista; al contrario, il compenso sarà rilevante fiscalmente per entrambi i soggetti, nell’esercizio 2021.

Ai fini dell’imputazione temporale, in caso di bonifico, è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva la data di emissione del titolo, mentre il pagamento in contanti sarà certificato dalla data apposta dal ricevente sulla fattura (in caso di busta paga è vietato il pagamento in contanti).

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