Amministrazione del personale

13 Ottobre 2022

Scadenza in vista per il modello 770/2022

In vista della prossima scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, analizziamo i quadri relativi a dividendi e altri redditi di capitale.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.01.2022 è stato approvato il modello 770/2022 che i sostituti d’imposta devono presentare entro il 31.10.2022 per comunicare le ritenute operate e gli altri dati afferenti all’anno d’imposta 2021. Poche sono le novità rispetto alla versione dell’anno precedente che si sintetizzano essenzialmente nella previsione dell’indicazione dei dati relativi al trattamento integrativo con alcune aggiunte e alcune eliminazioni, nonché l’aggiunta nei quadri SF e SK del campo “N. meccanismo transfrontaliero”.

Particolare attenzione deve essere posta nella compilazione dei quadri previsti in caso di pagamento di dividendi e altri redditi di capitale. Sono interessati il quadro SI e il quadro SK.

Il primo deve essere utilizzato per indicare gli utili pagati nell’anno 2021, derivanti da partecipazioni in soggetti Ires, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. Si ricorda che gli utili in questione sono soggetti al regime di cassa e, pertanto, deve farsi riferimento alla data dell’incasso, a nulla rilevando la data della delibera di distribuzione.

Nel prospetto “Utili e proventi equiparati” devono essere indicati gli utili, compresi quelli di fonte estera, corrisposti nell’anno 2021 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall’art. 27 D.P.R. 600/1973, così come modificato dalla legge di Bilancio 2018, che ha uniformato il regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate a quello previsto per le partecipazioni non qualificate. Si tratta ovviamente di utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa. Sono compresi anche gli utili e proventi corrisposti a enti soggetti all’imposta sul reddito delle società residenti in Stati UE o SEE che consentono adeguato scambio di informazioni sui quali è applicata la ritenuta ridotta nella misura dell’1,20% (art. 27, c. 3-ter D.P.R. 600/1973).

Nel prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti alle società semplici assoggettati a ritenuta in applicazione del regime di trasparenza.

Il quadro SK, invece, è riservato all’indicazione dei dati identificativi dei percettori di utili, residenti nel territorio dello Stato, derivanti da partecipazioni in soggetti Ires in qualunque forma corrisposti nell’anno 2021, esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Nella compilazione del quadro occorre prestare la massima attenzione all’indicazione dei dati relativi al riferimento temporale di produzione degli utili in modo da consentire l’individuazione del diverso regime di tassazione. Si ricorda, infatti, che gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, derivanti da partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del 40%. Gli utili da partecipazioni qualificate prodotti a partire dall’esercizio successivo al 2007 concorrono alla formazione del reddito del percipiente nella misura del 49,72%, elevata al 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio 2017. Regime di tassazione secca al 26%, con clausola di salvaguardia, per tutti i tipi di partecipazione a partire dagli utili percepiti dal 1.01.2018.

Si ricorda, infine, che i dividendi corrisposti a società di capitali non sono soggetti ad alcuna ritenuta e non concorrono alla formazione del reddito imponibile della società percipiente nella misura del 95%.

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