Diritto del lavoro e legislazione sociale

26 Aprile 2025

Mansioni diverse in prova, il recesso non è legittimo

Il Tribunale di Messina, con la sentenza 26.02.2025, n. 591, ribadisce che il patto di prova è valido solo se il lavoratore svolge le mansioni concordate.

Nel contesto dei rapporti di lavoro, il periodo di prova risponde a un’esigenza ben precisa: consentire al datore di lavoro di valutare l’idoneità professionale del dipendente rispetto alle mansioni oggetto del contratto.

Il Tribunale di Messina, con la sentenza 26.02.2025, n. 591, contribuisce a chiarire un aspetto centrale della disciplina, spesso trascurato nella prassi aziendale. L’efficacia del patto di prova, infatti, non può prescindere dal rispetto del contenuto concreto dell’accordo tra le parti.

Quando il lavoratore viene impiegato in attività diverse da quelle stabilite, viene meno lo scopo stesso del periodo di prova. In questa vicenda, la lavoratrice, assunta in apprendistato professionalizzante per svolgere la mansione di salumiera, è stata invece destinata stabilmente alla cassa. Di fronte a tale incongruenza, il giudice ha riconosciuto un vizio del patto di prova di natura funzionale, tale da compromettere la legittimità del successivo recesso.

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